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PROMOZIONE

Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 – Misure di accesso al credito e di adempimenti fiscali, di poteri speciali nei settori strategici,

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali – c.d “Decreto Legge Liquidità” convertito in legge con L. 5 giugno 2020 n. 40

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, è stato pubblicato il testo del decreto legge di cui all’oggetto coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione ovvero la legge 5 giugno 2020 n. 40 (All.1).

Di seguito segnaliamo le principali novità introdotte con la legge di conversione, di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare mentre per le restanti misure si rinvia alle circolari di Confcooperative.

Per quanto concerne la previsione di garanzie di stato, concesse a favore degli istituti di credito, che intendono finanziare le imprese, attraverso la società SACE, segnaliamo come l’articolo 1, comma 1 viene precisato che una quota di risorse dedicate a tale capitolo è dedicata anche alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Vengono introdotti due articoli in materia di pesca: con l’articolo 14-bis si proroga al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019

al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, mentre con l’articolo 1-ter vengono introdotte semplificazioni per accelerare l’erogazione delle indennità del fermo pesca.

Tra le novità di interesse segnaliamo anche la disposizione che consente alle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile (assemblee separate), la possibilità di convocare la assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020 (articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge). Tale disposizione risponde ad una precisa richiesta della cooperazione.

L’articolo 12-bis introdotto ex novo in fase di conversione dispone che il credito di imposta di cui all'art. 49 del DL n. 34 del 2019 spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero  che siano state disdette a causa dell'emergenza epidemiologica in atto.

Per quanto concerne le garanzie di Ismea viene espressamente previsto che queste siano concedibili in favore di imprese agricole, forestali, della pesca dell’acquacoltura nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali (articolo 13 comma 11 del DL in oggetto).

Tra le attività di rilevanza strategica sui il Governo può esercitare il così detto Golden power di cui al Regolamento europeo n. 452/2019, viene inserita anche quella della sicurezza alimentare e viene introdotto un principio per cui sino al 31 dicembre 2020 tale potere nel settore agroalimentare può  essere esercitato anche per il mantenimento del livello occupazionale e della produttività nazionale.

Vi segnaliamo anche una disposizione generale ma rilevante per le imprese del settore, in tema di infortunio sul lavoro da infezione da COVID-19: l’articolo 29-bis prevede, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile (ai sensi del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Infine segnaliamo che all’articolo 41, comma 4-bis, al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, demanda ad apposito decreto ministeriale, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione da parte dell'ISMEA di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle presenti disposizioni il comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Si allega alla presente il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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