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Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire da

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale del 27 febbario 2026 n. 48, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto.
Il Decreto dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, è passibile di ulteriori modifiche in sede parlamentare.

Di seguito si forniscono le informazioni relative agli interventi specifici per il settore agricolo ed agroalimentare.
L’articolo 9 è espressamente dedicato alle imprese agricole, comprese le cooperative che svolgono attività primaria, e della pesca che risultano ubicate in Regione Sicilia, Calabria o Sardegna interessate da avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel periodo gennaio – febbraio 2026.
Le suddette Regioni possono declarare lo stato di calamità naturale entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento (27 febbraio 2026).

Per tali imprese è previsto il ricorso alle misure del Fondo calamità naturali di cui all’articolo 5 decreto legislativo 102 del 2004 che, peraltro, viene rifinanziato per un ammontare di 108 milioni di euro per il 2026. Sono ammesse agli aiuti anche le imprese che non hanno stipulato le polizze agevolate o non hanno aderito a fondi mutualistici (in deroga al comma 4 dell’articolo 5 del D.Lgs. 102/2004). Tra le misure previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 cui le imprese agricole e della pesca possono accedere è esclusa l’agevolazione previdenziale.
Si prevede, inoltre, la proroga sino al 31 dicembre 2026 dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Di specifico interesse è l’articolo 22 dedicato alle cooperative agricole di conferimento (medie o grandi imprese) che risultino aver subito danni a seguito degli eventi alluvionali che nel 2023 hanno colpito l’Emilia-Romagna. A tali cooperative, ubicate nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023), è riconosciuto, a titolo di risarcimento danni, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di parte datoriale, per il periodo di competenza dell’anno 2024. L’esonero è riconosciuto sino a concorrenza del danno calcolato. Il danno di perdita di reddito deve essere dimostrato da perizia asseverata e consiste il calcolo della riduzione della produzione ed è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall’evento, escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall’evento calamitoso.

La Regione determina il danno calcolato per ciascun beneficiario mentre INPS disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande e provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (40,5 milioni di spesa per il 2026).

Il calcolo della perdita deve comprendere:

a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell’anno dell’evento;

b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l’utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;

c) l’inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall’impresa, nonché gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell’evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;

d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti.

Per quanto riguarda le imprese aventi la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 20226, e che hanno subito danneggiamenti e sgomberi per inagibilità degli immobili o che sono soggetti a verifiche di agibilità è previsto:
a) Sospensione dei versamenti tributari da 18 gennaio 2026 al 1° aprile 2026 (eccezione accise e dazi doganali);
b) Sospensione per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assicurativi;
I versamenti sospesi saranno effettuati in un'unica soluzione (senza interessi e sanzioni) entro il 10 ottobre 2026.

Ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un’impresa avente sedi produttive o operative in uno dei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, che non hanno potuto effettuare le loro prestazioni lavorative o che non hanno potuto raggiungere il luogo di lavoro, è riconosciuta una integrazione salariale erogata da INPS su domanda del datore di lavoro .

Ai lavoratori agricoli che alla data dell’evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, l’integrazione salariale è riconosciuta entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l’integrazione salariale di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. Le integrazioni al salario di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

A favore dei lavoratori autonomi, compresi gli imprenditori individuali, 18 gennaio 2026, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei predetti eventi meteorologici, è riconosciuta una indennità una tantum , nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

Alle imprese esportatrici localizzate nei territori dei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, nonché alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ivi localizzate che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice, è riconosciuto, tramite SIMEST Spa, contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese.

Si rinvia al provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti e si rimane a disposizione per eventuali osservazioni anche in previsioni di future audizioni e/o interventi in fase di conversione in legge del provvedimento.


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