Relativamente a quanto in oggetto, con la presente si informa che il provvedimento è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per i vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2025.
Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2025.
Per i vini senza Denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2025.
Stante l’importanza del tema in oggetto si confida in una rapida condivisione della presente Circolare alle cantine cooperative associate che si ritiene essere interessate dal provvedimento.
Per eventuali chiarimenti e necessità, il dott. Antonello Ciambriello (ciambriello.a@confcooperative.it), Responsabile del Settore Vitivinicolo, resta a disposizione.