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Legge n. 166/2016 recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

Categorie: Politica Nazionale Tags: SOLIDARIETÀ, donazione, distribuzione, prodotti alimentri, sprechi

Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, è stata pubblicata le Legge di cui all’oggetto.

La finalità di tale norma è quella di creare un nuovo quadro giuridico per la gestione delle eccedenze alimentari al fine di limitare lo spreco alimentare, la produzione di rifiuti e, nel contempo, creare sistemi virtuosi attraverso il recupero o la donazione dei prodotti alimentari agli Enti pubblici o privati che sono costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche comprese le Onlus.

Gli operatori alimentari possono cedere le eccedenze alimentari (quali ad esempio prodotti agricoli e alimentari invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati per non conformità ai requisiti aziendali, rimanenze di promozioni, prossimi alla data di scadenza ecc.) ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. La cessione deve essere gratuita e per tali donazioni non è richiesta la forma scritta ad substantiam (cioè a pena di nullità). Le eccedenze alimentari destinate al consumo umano dovranno essere destinate prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio o il compostaggio di comunità con metodo anaerobico. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura - purché non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze - possano essere ceduti ai soggetti donatari.

È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli - effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati - sono svolte sotto la

responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Le cessioni delle eccedenze alimentari sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione dell’alimento purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Inoltre le eccedenze alimentari potranno essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati all’alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

Gli operatori del settore alimentare, che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, inoltre essi dovranno adottare le misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.

Si prevede l'integrazione - con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali - delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012 relativo alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

In particolare, si attribuisce al Tavolo il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze.

Tra i componenti del Tavolo (totale di 29 soggetti) vi è anche un rappresentate della cooperazione agricola su espressa richiesta della nostra organizzazione.

Viene finanziato con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Si tratta del fondo operante presso Agea che finanzia i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che è affidata ad associazioni caritatevoli, che operano secondo quanto stabilito con il regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato).

Contestualmente è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili.

Sono state estese anche alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 323, della Legge n. 244 del 2007 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal

2008. In relazione alle nuove finalità, la dotazione del fondo è stata incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Sono previste particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni di cui alla legge proposta. La comunicazione deve pervenire agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti - con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari - entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.

Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.

Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate regolerà le modalità telematiche dell'invio della comunicazione in questione. Sulla non operatività della presunzione di cessione a fini IVA, attualmente regolata dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, si conferisce al Governo il potere di adeguamento alla nuova disposizione, fermo restando che, sin dall'entrata in vigore della legge, prevarrà la gratuità delle cessioni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge in oggetto.

La comunicazione telematica qui prevista sarà, anzi, valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (secondo cui i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto).

Si consente di detrarre l'IVA pagata sui prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, se detti prodotti sono ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; la norma li considera infatti distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Viene adegua alle nuove disposizioni anche l'art. 13 del D.Lgs 460/1997, che disciplina fra l'altro le cessioni gratuite dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. La norma attuale stabilisce la totale deducibilità dal reddito, dei costi di produzione o di acquisto delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici che in alternativa sarebbero stati eliminati dal circuito commerciale; la nuova disposizione aggiunge anche altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. La produzione o il commercio di tali beni devono comunque rientrare nell'attività propria dell'impresa; dal lato del cessionario, la norma proposta estende la platea (in origine riferita alle sole ONLUS) agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti

privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Sono inoltre totalmente deducibili dal reddito, i costi di produzione o di acquisto di tutti i beni non di lusso dell'attività dell'impresa che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi, che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione; ciò qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto non sia superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato. Anche in questo caso, la produzione o il commercio di tali beni devono comunque rientrare nell'attività propria dell'impresa. Inoltre, si ribadisce che i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, se diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le ONLUS beneficiarie devono attestare, in una apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

La nuova norma, infine, aggiunge due condizioni: da un lato che, per ogni singola cessione, sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti; dall'altro lato, che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Infine attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, il potere di individuare per decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, ai fini di cui alle citate novelle, recate nell'articolo in commento.

Viene riconosciuta ai comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (TARI) relative ad attività produttive che producono o distribuiscono beni alimentari: ciò purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo della legge che si allega alla presente.

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Matteo Milanesi
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