Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, è stato pubblicato il testo del decreto legge di cui all’oggetto (All.1).
Nello specifico con la conversione in legge del così detto decreto legge ristori sono state accorpate in un unico testo di legge anche le disposizioni contenute nei successivi decreti legge ristori bis, ter e quater che, conseguentemente, sono stati abrogati fermo restando la validità di tutti gli atti posti in essere sulla base delle predette normative.
Di seguito ricapitoliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare.
Il decreto legge in oggetto modifica anche il precedente decreto legge ristoro (DL n. 137/2020) che attualmente si trova in fase di conversione.
All’articolo 1 (che riguarda i contributi a fondo perduto per gli operatori commerciali che hanno subito restrizioni alla propria attività a seguito delle misure di contenimento del Covid-19) si segnala che tra le imprese che possono beneficiare di tale misure vi sono anche le imprese che esercitano in misura prevalente le attività di alloggio connesse all’attività agricola e l’attività di ristorazione connesse all’attività agricola (in buona sostanza gli agriturismi).
L’articolo 16 contiene la disposizione relativa all’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese della filiera agricola della pesca e dell’acquacoltura. Tale esonero riguarda la quota a carico del datore di lavoro per il mese di novembre 2020 e per le imprese aventi codici Ateco primario di cui all’Allegato 3 del provvedimento (sebbene l’articolo 16 non richiami puntualmente tale Allegato si ritiene che, leggendo il successivo articolo 16-bis, le imprese siano le medesime).
L'articolo 16-bis estende l’esonero contributivo dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all’articolo 16 anche per il periodo di dicembre 2020. I soggetti beneficiari sono quelli che svolgono le attività indicate nei codici Ateco di cui all’allegato 3 del decreto in commento.
Inoltre tale esonero viene concesso “nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Purtroppo rimane non specificato se il riferimento è alla Comunicazione della Commissione europea in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, ovvero del regime de minimis.
Per far fronte a questo nuovo esonero contributivo vengono utilizzati i fondi dedicati al contributo a fondo perduto per le filiere agricole e della pesca previste dall’articolo 7 del decreto legge ristori, che, conseguentemente, viene abrogato.
La fase di conversione poteva essere l’occasione per riscrivere i testi dipanando alcuni dubbi interpretativi ma il Legislatore si è limitato a trasporre i contenuti del decreto legge ristori bis nella legge di conversione del decreto legge ristori.
L’articolo 16-ter riscrive l’articolo 58-bis del così detto decreto legge agosto che prevedeva misure specifiche a sostegno del settore ortofrutta della quarta gamma e della prima gamma evoluta. La nuova disciplina prevede la concessione di un contributo a favore delle OP e delle AOP riconosciute del settore (norma che era già contenuta nel decreto legge ristori bis).
I contributi saranno erogati nel limite complessivo di 20 milioni per l’anno 2020 per la mancata raccolta o la raccolta prematura del prodotto ortofrutticolo destinato alla quarta gamma o alla prima gamma evoluta. Le predette circostanze dovranno essere accertate tramite la consultazione del fascicolo aziendale e del quaderno di campagna.
Il contributo sarà pari alla differenza di fatturato del periodo marzo luglio 2019 con il medesimo periodo del 2020 (si presume delle OP e AOP) eventualmente riproporzionato per stare nel limite complessivo di spesa.
Le OP e le AOP dovranno ripartire il contributo ricevuto ai soci produttori in ragione del calo di prodotto conferito.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato.
Nelle more della conversione del decreto legge è stato emanato il decreto applicativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361598 del 4 dicembre 2020, nonché le circolari Agea n. 111 del 4 dicembre 2020; n. 113 del 11 dicembre 2020 e n. 4 del 12 dicembre 2020.
Anche in tale caso riscontriamo divergenze tra la norma primaria e le disposizioni applicative nonché forti dubbi sulla coerenza della disposizione con le normative comunitarie in tema di aiuti di Stato; ma anche in tale caso il Legislatore si è limitato a trasporre il contenuto del decreto legge ristori–bis all’interno della legge di conversione del decreto legge ristori.
All’articolo 31-decies viene modificata la disciplina relativa al Fondo per la filiera della ristorazione prevedendo una riduzione del budget originario (da 600 milioni per il 2020 a 250 per il 2020 e 200 per il 2021) ed inserendo tra i beneficiari anche gli ittiturismi.
Si allega alla presente il testo del decreto legge e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.