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Decreto ministeriale sulla revisione periodica delle macchine agricole

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Con decreto del 20 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali, ha stabilito i tempi per procedere alla revisione obbligatoria delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

È previsto che per le macchine agricole quali i trattori agricoli, le macchine agricole semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza, la revisione generale debba essere effettuata ogni 5 anni.

Le modalità di esecuzione della revisione saranno definite con apposito decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedendo anche la possibilità di effettuare la revisione mediante unità mobili.

I trattori agricoli sono sottoposti a revisione agricola a partire dal 31 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 5 anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione secondo l’anno stabilito nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale di cui all’oggetto.
Le macchine agricole semoventi e i predetti rimorchi agricoli sono sottoposte a revisione generale obbligatoria a partire dal 31 dicembre 2017.

Per quanto concerne la formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, il provvedimento rinvia a quanto stabilito l'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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