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Decreto legge n. 51/2015 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionaliz

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: AGEA, SOSTEGNO IMPRESE AGRICOLE

In Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge di cui all’oggetto. La legge ha apportato alcune modifiche al testo originario del provvedimento, alcune delle quali frutto degli interventi della Federazione presso la Commissioni Agricoltura di Camera e Senato.

Di seguito diamo conto delle modifiche più rilevanti rimandando al testo allegato alla presente per gli opportuni approfondimenti.

Il primo articolo, che consente il pagamento del prelievo supplementare sul latte bovino dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 in tre rate annuali senza interessi, è stato modificato nel senso che tale possibilità è prevista previa prestazione – da parte del produttore richiedente – di fideiussione non solo bancaria come sancito in origine, ma anche assicurativa a favore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Importanti modifiche sono state introdotte anche nell’ambito dell’articolo 2 che contiene misure specifiche per fronteggiare il superamento del regime delle quote latte. Per quanto concerne la possibilità di procedere alle compensazione per i produttori di latte che hanno ecceduto la propria quota individuale il nuovo testo ha ampliato la platea dei beneficiari. Questo risultato è stato possibile grazie anche allo sforzo della Federazione che ha rivendicato nelle sedi opportune il principio di compensare tutto quello che fosse possibile al fine di dare maggiore liquidità possibile ai produttori. Si sperava in una apertura totale sino ad esaurimento dei fondi ed invece il Legislatore ha mantenuto un atteggiamento prudenziale. A seguito delle modifiche apportate, infatti, possono beneficiare delle compensazioni anche quei produttori che, in regola con il versamento del prelievo supplementare per la campagna 2014 -2015, hanno superato il proprio quantitativo disponibile sino a oltre il 50% ma in ogni caso la compensazione avverrà solo per il 6% del predetto quantitativo. In particolare le modifiche apportate alla Camera dei Deputati hanno previsto che si
possa procedere alla compensazione per scaglioni, aggiungendo alle casistiche già presenti nel Decreto Legge i seguenti soggetti secondo tale ordine di priorità:

a) Le aziende che hanno superato il proprio quantitativo individuale per un a percentuale oltre il 12% e sino al 30%;

b) Le aziende che hanno superato il proprio quantitativo individuale per una percentuale di oltre il 30 % sino al 50%;

c) Le aziende che hanno superato il proprio quantitativo individuale per una percentuale oltre il 50%.
Per quanto riguarda i rapporti contrattuali nella cessione dei prodotti agricoli e alimentari la Camera dei Deputati ha previsto che in caso di ritardato pagamento la maggiorazione del tasso di interesse sia aumentata di due punti percentuali, passando da 2 al 4%.

L’articolo 3 che detta la nuova disciplina delle Organizzazioni Interprofessionali (O.I.), ha subito alcune modifiche in parziale accoglimento anche delle istanze della cooperazione. In sede di audizione informale presso la commissione agricoltura della Camera dei Deputati si è posto l’accento, infatti, sulla necessità di salvaguardare la possibilità di costituire delle O.I. territoriali sulla base delle esperienze già maturate in alcune regioni. Rispetto alla versione originaria del decreto legge in sede di conversione è stata introdotta la possibilità di costituire O.I. anche per circoscrizioni economiche e non solo a livello nazionale. Per quanto concerne le soglie di rappresentatività minima per la costituzione dell’organizzazione interprofessionale nel settore latte si è passati dal 20% al 25% del settore e/o prodotto e/o gruppo di prodotto. Nel caso in cui la O.I. abbia una operatività in ambito di circoscrizione economica allora questa deve rappresentare almeno il 51% nell’ambito ambito territoriale in cui richiede il riconoscimento ed almeno il 15% a livello nazionale. Per quanto concerne le soglie di rappresentatività delle O.I. di settori diversi da quello lattiero caseario queste per essere riconosciute a livello nazionale devono rappresentare almeno il 40% (il testo originario prevedeva il 35%) del settore e/o prodotto e/o gruppo di prodotto per cui chiedono il riconoscimento e nel caso di O.I. operanti in singola circoscrizione economica devono rappresentare almeno il 51% del settore, prodotto o gruppo di prodotti nel territorio in cui operano e il 30% a livello nazionale.

Inoltre tra le modifiche apportate in sede di conversione è importante segnalare la soppressione della disposizione che prevedeva la funzione meramente consultiva delle organizzazioni sindacali di rappresentanza degli imprenditori agricoli all’interno delle O.I.. Quest’ultima modifica comporta che tra i “rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione agricola” legittimate a costituire le O.I. ai sensi del regolamento UE 1308/2013, vi rientrino anche le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

Per quanto riguarda le disposizione in favore del settore olivicolo – oleario in sede di conversione sono stati stanziati ulteriori 16 milioni di euro per il biennio 2016 e 2017(complessivamente sono stati stanziati 32 milioni di euro di cui quattro per l’anno 2015 e quattordici per ciascuno degli anni 2016 e 2017) ed è stato rinviato ad un successivo provvedimento ministeriale l’individuazione dei criteri e delle modalità di esecuzione del piano di interventi per il settore, prevedendo, tuttavia, alcuni obiettivi specifici tra cui segnaliamo anche l’incentivazione dell’aggregazione e l’organizzazione economica della filiera in conformità alle disposizioni comunitarie in tema di organizzazioni di produttori e trattative contrattuali.

Alcune novità sono state inserite anche per quanto concerne l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. Il nuovo articolo 5 prevede che nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell’anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, danneggiate da eventi alluvionali o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l’11° grado della scala Beaufort che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subìto, nell’ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell’ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Nelle more dell’avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subìto danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione non solo del batterio xylella fastidiosa, ma anche del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.

Le novità che riguardano le imprese cooperative sono il frutto di alcune istanze che sono state portate avanti dalla federazione nell’ambito dell’esame del Decreto Legge: in particolare abbiamo segnalato come nelle zone dell’Emilia Romagna e della Lombardia colpite dal sisma di maggio 2012 alcuni caseifici sociali stiano ancora attendendo il risarcimento per i danni economici subiti ai prodotti di qualità in corso di maturazione ovvero in stoccaggio, a causa dell’incapienza del fondo all’uopo destinato. La disposizione che favorisce l’accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale è un primo segnale per dare una risposta a queste realtà anche se, si segnala sin d’ora, che con il Decreto Legge sugli Enti Locali (D.L. n. 78/2015), attualmente all’esame per la conversione in legge al Senato, è stata recepita appieno la nostra istanza di consentire a tali cooperative l’accesso al Fondo di cui all’art. 3 bis del dl 95/2012 che dovrebbe consentire a tali realtà il pieno ristoro dei danni subiti.

Infine segnaliamo come in sede di conversione sia stato inserito un articolo aggiuntivo, il 6-bis, che reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole attraverso l’istituzione di Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative chiamate a determinare le quotazioni di prezzo alle quali far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agroalimentari.

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