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Prodotti DOP e IGP – pubblicata la circolare esplicativa MASAF su indicazione produttore/operatore in etichetta - ex art. 37.5 Reg UE 2024/1143.

Categorie: Circolari, Ortofrutta, Produzioni animali, Seminativi e Grandi Colture, Vino, Biologico , Politica Nazionale Tags:


Informiamo che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha pubblicato sul proprio sito la Circolare prot. n. 110473 del 06/03/2026 “relativa all'obbligo di indicazione, nell'etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP, del nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, previsto dall'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143”.

I chiarimenti riguardano, in particolare:
• la nozione di campo visivo che, in linea con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 è l'area dell'etichetta/imballaggio che può essere vista dalla stessa angolazione, senza la necessità di ruotare il prodotto;
• il posizionamento dell’indicazione, che deve comparire nello stesso campo visivo dell’Indicazione Geografica, ma può essere riportata anche una sola volta sull’imballaggio e, volendo, anche nel c.d. retro-etichetta;
• la nozione di “produttore”, che corrisponde alla persona fisica o giuridica indicata nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 12/04/2000 n. 61413 (es. “caseifici” per la filiera dei formaggi, “produttori agricoli” nella filiera dei prodotti ortofrutticoli non trasformati). Se un prodotto è realizzato da più produttori, sull'etichetta può essere indicato solo uno tra tutti i produttori oppure quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere e le sue caratteristiche finali essenziali.
• la nozione di “operatore”, inteso come la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato da DOP o IGP viene ottenuto oppure la persona fisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. A tal fine, per “trasformazione sostanziale” si intende l’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto designato da DOP o IGP. Inoltre, l’operatore può svolgere attività di trasformazione sostanziale del prodotto (post-produzione) non necessariamente incluse nel disciplinare di produzione (es. grattugiatura del formaggio);
• casi di coincidenza tra marchio e nome del produttore/operatore: se il nome o la ragione sociale del produttore o dell’operatore contenuto nel marchio o nel logo con il quale è venduto il prodotto è uguale al nome del produttore o dell'operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP, il requisito è soddisfatto;
• il fatto che l’obbligo si applica anche ai prodotti non preimballati o sfusi;
• il fatto che gli stabilimenti di produzione non sono rilevanti: è sufficiente menzionare il nome effettivo (non il marchio) del “produttore” o dell’“operatore”.

L’obbligo di cui all’articolo articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 è cogente a partire dal 14 maggio 2026 e i prodotti etichettati prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato anche se non conformi alla disposizione in oggetto, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Sarà, inoltre, consentito lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, fino al massimo al 14 agosto 2026, esclusivamente per i prodotti agricoli designati da DOP e IGP circolanti sul territorio nazionale.

Le indicazioni riportate dalla Circolare fanno salve le interpretazioni fornite dai servizi della Commissione europea o dai tribunali nazionali o dell'Unione. La stessa sarà aggiornata man mano che il regolamento verrà attuato.

Alleghiamo la Circolare ministeriale.

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