Si informa che, con decreto allegato n. 54634 del 14 luglio 2017, il Ministero ha autorizzato l’etichettatura transitoria dei vini a DOCG Franciacorta ottenuti in conformità all’allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale del 04 aprile 2017.
Si precisa che la predetta autorizzazione è riferita all’unico disciplinare di produzione della DOCG Franciacorta così come aggiornato con l’allegata proposta di modifica ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2017/2018, a decorrere dall’inizio della stessa campagna vendemmiale (1° agosto 2017).
Tuttavia, l’autorizzazione all’etichettatura transitoria è applicabile, a decorrere dal 1° agosto 2017, per le partite di vino atte a diventare DOCG Franciacorta provenienti dalle campagne vendemmiali 2016/17 e precedenti, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel disciplinare, limitatamente alle seguenti disposizioni ed alle specifiche condizioni:
- Disposizione di cui all’articolo 5, comma 8, secondo capoverso, relativa alla composizione dello sciroppo di dosaggio. Le giacenze di sciroppo di dosaggio conformi al preesistente disciplinare possono essere utilizzate fino al 1° agosto 2018;
- Disposizione di cui all’articolo 5, comma 9, relativa alla durata dell’idoneità chimico fisica ed organolettica ai fini dell’immissione al consumo. Sono fatte salve le disposizioni del preesistente disciplinare per le idoneità conseguite entro il 1° agosto 2017;
- Disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, relativa alle disposizioni di etichettatura e presentazione delle partite fatte elaborare dal produttore presso terzi per proprio conto. E’ fatto salvo l’utilizzo delle etichette conformi alle disposizioni del preesistente disciplinare fino al 1° agosto 2019