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Vitivinicolo - Legge 12 dicembre 2016 n. 238, articolo 10 comma 4 - deroga alle fermentazioni e rifermentazioni fuori dal periodo vendemmiale

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Si trasmette, per opportuna informazione e diffusione l’allegato Decreto n.  2583 del 10 marzo 2020 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana riguardate la deroga in oggetto.

Nello specifico, vengono fissati i termini per le fermentazioni e rifermentazioni dei seguenti vini:

A)    Per i vini senza DOP o IGP, come vini ottenuti da uve appassite, vinificati in contenitori di terracotta interrati o altre tipologie di recipienti colmi di uva pigiata a contatto con le bucce sono consentite sino al 30 giugno 2020.

B)    Per il vino DOP Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” sono consentite entro il 31 agosto 2020.

C)    Per i vini DOP e IGP che prevedono nei disciplinari menzioni tradizionali quali, Passito, Vin Santo, Vendemmia tardiva e menzioni similari, che ammettono il ricorso all’uso ad uve appassite o stramature, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, sono consentire fino al 30 giugno 2020.

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