FEDAGRIPESCA
 

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Disegno di legge recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare

nonché sanzioni in materia di pesca illegale (c.d. “collegato agricolo”) – approvazione definitiva.

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: COLLEGATO AGRICOLO

Si informa che nella giornata del 6 luglio 2016 il Senato ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge di cui all’oggetto nella versione identica a quella approvata dalla Camera dei deputati il 18 febbraio 2016.

Il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore secondo i termini ordinari.

Il provvedimento contiene alcune norme di semplificazione e numerose deleghe al Governo. Di seguito si indicano le principali novità.

Semplificazioni

Il primo articolo prevede alcune semplificazioni per le imprese agricole. Vengono esentati dalla tenuta del fascicolo aziendale i produttori di olii vergini, extravergini e lampanti che producono olio destinato all’autoconsumo sino a 350 kg annui. Anche i depositi di olio di oliva con capienza sino ai 6 metri cubi, vengono esentanti dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione incendi. È esteso il diritto di prelazione all’imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita qualora su tali fondi non vi risultino insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.

Per la pastorizia transumante è stata prevista la possibilità per le Regioni e le provincie autonome la possibilità di individuare appositi percorsi.

Viene inserita la disposizione in base alla quale il Ministero può riconoscere consorzi di tutela per le bevande spiritose.

Si introduce l’esonero dell’utilizzo del passaporto degli animali per il trasporto dei bovini destinati alla commercializzazione nazionale. Rimane l’obbligo del passaporto per i bovini destinati al commercio intracomunitario.

Si amplia la gamma dei servizi che possono essere erogati nell’ambito del sistema di consulenza aziendale che beneficiano dei contributi PAC: sono infatti inseriti anche l’innovazione tecnologica, l’agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.

Al comma 11 si specifica che le norme tecniche che consentono l’utilizzo come ammendante dei prodotti sanitari assorbenti ai sensi dell’articolo 25 del c.d. “collegato ambientale” (L. n. 221/2015), è necessario esperire la procedura di comunicazione alla Commissione europea.

Al comma 12 è previsto che a partire dal 2017 i costi relativi alle attività di controllo di competenza del Ministero dell’agricoltura legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia da fonti rinnovabile e che sono necessari per poter beneficiare di specifica maggiorazione, è a carico dei destinatari dell’incentivo stesso, con conseguente attribuzione delle entrate al Ministero dell’agricoltura. Questa disposizione dovrebbe rendere tempestivi i controlli al fine di poter beneficare degli incentivi in tempi congrui.

L’articolo 3 introduce una nuova servitù ex lege che grava su strade private e finalizzata a consentire il passaggio di tubature o altre condotte per la fornitura del gas ad utenze domestiche o aziendali nonché per la trasmissione di energia geotermica.  Il sindaco autorizza le lavorazioni tenendo in considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i fondi adiacenti alle strade private interessate. Si prevede inoltre l’obbligo in capo all’esecutore delle opere di ripristino della strada privata nonché l’eventuale risarcimento del danno causato alle colture ed alle attrezzature di produzione.

L’articolo 4 riduce i termini da 180 a 60 giorni entro i quali la pubblica amministrazione deve rispondere alle istanze per l’esercizio dell’attività agricola presentate per il tramite dei CAA, trascorsi i quali opera il principio del silenzio assenso.

Viene previsto che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto specifiche questioni sui masi chiusi, sia necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione (articolo 8), mentre in materia di titolarità e riscossione delle indennità espropriative a favore dei soggetti il cui diritto è già stato accertato, gli aventi diritto possono farsi assistere dalle articolazioni provinciali delle organizzazioni agricole, conferendo apposito mandato, per la riscossione presso gli uffici competenti (articolo 9).

All’articolo 14 si introduce la possibilità per le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore lattiero, la possibilità di agire in giudizio per l’inserzione di diritto degli elementi obbligatori previsti per i contratti di cessione del latte crudo.

Si prevede la possibilità per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, di costituire la cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 13).

Gli articoli 17 e 18 inseriscono disposizioni relative ai contratti di rete: si stabilisce che le reti che non hanno acquisito la soggettività giuridica non sono obbligate a redigere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale; mentre, ai fini della possibilità di procedere all’assunzione congiunta di personale la percentuale di imprese agricole che devono partecipare al contratto di rete, si riduce dal 50 al 40%.

Per quanto riguarda la partecipazione ai programmi di aiuto europei è disposto che la pubblica amministrazione fornisca gratuitamente ai soggetti richiedenti contributi europei, una informazione ed assistenza necessaria per agevolare la fruizione dei contributi (articolo 19). Si prevede, inoltre, che le OP del settore lattiero caseario possano accedere al fascicolo aziendale ed alla BDN per consultare la posizione dei relativi soci. A tal fine il socio dell’OP deve conferire apposito mandato e, con apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, si dovranno definire le modalità applicative (articolo 19).

Sempre con riferimento al settore lattiero caseario segnaliamo che, all’articolo 33, è stata inserita l’esenzione dalla tenuta del registro telematico di carico e scarico del burro in favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che hanno una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro.

L’articolo 20 riscrive, a seguito dell’avvenuta incorporazione di Isa Spa, le competenze di Ismea in ambito di interventi finanziari a condizioni agevolate per le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché nei settori della logistica e della distribuzione dei prodotti agroalimentari a favore di società controllate da imprenditori agricoli, cooperative agricole o loro consorzi, organizzazioni di produttori. Si prevede che qualora l’intervento sia a condizioni di mercato Ismea opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nel caso di interventi a condizioni agevolate Ismea interviene attraverso l’erogazione di mutui della durata massima di quindici anni.

Ad Ismea viene inoltre conferito il compito di istituire un Banca delle terre agricole con l’obiettivo

di costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili (articolo 16).

Segnaliamo anche una disposizione che intende sviluppare la vendita dei prodotti a filiera corta, biologici o comunque a ridotto impatto ambientale conferendo ai Comuni la possibilità di definire modalità idonee di presentazione e di valorizzazione di tali prodotti in conformità alla disciplina per la vendita diretta nei mercati agricoli (articolo 22).

Disposizioni di carattere ambientale e manutenzione del verde

Gli articoli 10 e 11 contengono disposizioni relative alla partecipazione ed alla contribuzione degli imprenditori agricoli ad alcuni consorzi nazionali obbligatori e, in particolare, al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi animali esausti (CONOE) nonché del Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI).

L’articolo 10 ridetermina, in base alle diverse tipologie di olio ed alla loro suscettibilità a divenire esausti, il contributo da versare al consorzio da parte dei soggetti che effettuano la immissione sul mercato del prodotto. Il comma 3 prevede l’esclusione del contributo per gli oli extravergini di oliva tranne che nei casi in cui il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del consorzio. In ogni caso sono esclusi dall’applicazione del contributo determinate ipotesi di immissione in commercio di olii e grassi animali tassativamente elencate, tra cui gli oli e i grassi animali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuate dalle imprese agricole. In merito alla partecipazione delle imprese agricole, singole o associate, al CONAI si prevede che costoro possano aderirvi tramite le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Inoltre si stabilisce che le imprese agricole che utilizzano o trasportano imballaggi non sono obbligate all’iscrizione al CONAI e ai consorzi obbligatori di cui all’articolo 223 del d.lgs. n. 152/2006. La disposizione ha effetto retroattivo. Infine è rideterminata e diminuita la sanzione amministrativa prevista i produttori di imballaggi e gli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di ritiro dell’imballaggio primario o conferito al gestore pubblico di raccolta ovvero che non hanno adottato sistemi alternativi al consorzio obbligatorio per la gestione dei rifiuti da imballaggi.

Con l’articolo 41 è stata apportata una modifica all’articolo 185 del d.lgs. n. 152/2006 in tema di esclusione dall’ambito di applicazione della normativa rifiuti. In particolare la novità risiede nel fatto che gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali se destinate per un utilizzo in agricoltura o per la produzione di energia elettrica da tale biomassa, sono escluse dalla normativa sui rifiuti anche nel caso in cui il loro utilizzo avvenga presso soggetti terzi.

Con riferimento alla gestione e manutenzione del verde pubblico e privato segnaliamo come l’articolo 12 della legge stabilisce che l’attività di manutenzione, costruzione e manutenzione possa essere affidata ai soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il servizio fitosanitario nazionale (con esclusione solo di coloro che producono od importano prodotti vegetali che potenzialmente possono contenere organismi nocivi), o da imprese agricole, artigiane, industriali o cooperative che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni o dalle provincie autonome.

Leggi delega

Viene riproposta la questione relativa alla costituzione del Codice agricolo o di Testi Unici per la normativa agricola (articolo 5). In particolare la delega consente al Governo di emanare uno o più decreti legislativi che abbiano il compito di raccogliere le norme vigenti in materia divise per settori omogenei ed ad introdurre modifiche per procedere ad una semplificazione e riassetto della normativa vigente. Tra i principi cui si deve attenere il Governo segnaliamo quello relativa alla revisione ed armonizzazione della normativa nazionale in materia forestale anche attraverso l’eventuale abrogazione del decreto legislativo n. 227/2001. La delega scade entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge.

All’articolo 6 viene dato al Governo la delega ad emanare un decreto legislativo che, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, disciplini forme di affiancamento tra agricoltori ultra sessantacinquenni o pensionati e giovani tra i diciotto ed i quarant’anni. La delega deve essere esercitata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Con l’articolo 21 viene data delega al Governo di emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della normativa in tema di gestione dei rischi in agricoltura, fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche e per la tutela del reddito nonché per la revisione della normativa in materia di regolamentazione dei mercati con particolare riguardo alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita. Il Governo nella esecuzione di tale delega deve attivare gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola.

Infine segnaliamo come, ai fini della razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, all’articolo 15 sia previsto che il Governo può emanare uno o più decreti legislativi per il riordino degli enti, società e agenzie controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e anche per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori nonché della disciplina sulla riproduzione animale.

Disposizioni riservate a singoli settori produttivi e biologico

Gli articoli da 23 a 30 recano una nuova disciplina in tema di denominazioni di vendita, etichettatura, confezionamento dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro.

Per il settore del riso si prevede che il Governo, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, possa adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale debba essere utilizzata la denominazione “riso” (articolo 31), e, inoltre, viene favorito l’uso di sistemi informativi di tracciabilità del riso, basati su codici unici e non riproducibili contenenti i dati fiscali del produttore, dell’ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell’azienda che fornisce i predetti codici (articolo 32).

In materia di apicoltura (articolo 32) viene stabilito che gli acquisti e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari effettuata dalle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori non è considerata fornitura di medicinali all’ingrosso, è poi previsto l’obbligo di registrazione presso l’anagrafe apistica nazionale (BDA) di chiunque detenga alveari, la mancata denuncia di detenzione o di variazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. Infine è previsto che gli apicoltori che a seguito di disposizioni dell’autorità sanitaria abbiano distrutto la totalità dei propri alveari colpiti dal parassita Aethina tumida, possano reintrodurre nella zona di protezione dello stesso numero di alveari perduti.

Gli articoli 35 e 36 sono dedicati alla produzione della birra artigianale ed alla filiera del luppolo finanziando progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e la prima trasformazione del luppolo, per la ricostruzione del patrimoni genetico del luppolo e per la individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

Per quanto concerne il metodo di produzione con metodo biologico, l’articolo 7 è volto ad adeguare gli adempimenti degli operatori all’intervenuta legislazione europea abrogando le relative disposizioni nazionali ed istituendo un sistema informativo per il biologico (SIB) per la gestione dei procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo. I modelli notifica di attività biologica, i programmi annuali di produzione, le relazioni di produzione, i registri aziendali e la modulistica per il controllo delle produzioni zootecniche saranno definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata e sentite le rappresentanze degli operatori biologici entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Viene altresì istituito un elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e della acquacoltura biologica. Le Regioni che già dispongono di sistemi informatici per la gestione dei procedimenti degli operatori del biologico, dovranno attivare sistemi di cooperazione al fine di garantire il flusso di informazioni tra il SIB ed i sistemi regionali, in caso contrario gli operatori utilizzeranno il SIB

In ambito dei normativa di settore segnaliamo l’articolo 37 sulla denominazione del fungo cardoncello e dei suoi derivati l’articolo 38 sulla fauna selvatica ed il divieto di foraggiamento e immissione di cinghiali (si modifica una disposizione del collegato ambiente), nonché, infine, gli articoli 39 e 40 in tema di pesca e bracconaggio ittico nelle acque interne.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo della legge approvato in via definitiva dal Senato

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Matteo Milanesi
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