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Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito alle proroghe dovute ad epidemia COVID-19

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Si informa che in data 31 marzo 2020 il Ministero delle politiche agricole, ha emanato un Decreto (vedasi allegato) con il quale dispone alcune proroghe di termini per adempimenti riguardanti il settore vitivinicolo, il settore zootecnico- apistico, il settore ortofrutticolo e quello dell’olio.

In particolare, per il settore vitivinicolo si prevede:

1.             La proroga al 15 luglio 2020 il termine per la presentazione della domanda di aiuto per ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevedendo che la graduatoria e la ammissibilità della domanda vengano definite al 15 gennaio 2021 (la disposizione riguarda le campagne 2020/2021);

2.             La non applicazione delle sanzioni relative all’incameramento della fideiussione, ed alla inibizione di accedere alla misura per tre anni, nel caso in cui il beneficiario non abbia provveduto alla realizzazione della riconversione o ristrutturazione del vigneto su tutta la superfice oggetto dell’aiuto (la disposizione riguarda delle campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020);

3.             Relativamente alla misura investimenti è prevista la possibilità per le Regioni, su istanza del beneficiario, di prorogare di un anno (da annuale a biennale o da biennale a triennale) il progetto approvato. Inoltre, il beneficiario può richiedere il pagamento anticipato. È consentito inoltre la possibilità per il beneficiario di apportare modifiche anche di natura strategica al progetto approvato senza la convalida dell’amministrazione competente per l’istruttoria. Agea dovrà definire i termini e le modalità per le modifiche. Le disposizioni riguardano la campagna 2019/2020;

4.             Sempre in merito alla misura investimenti si prevede che i beneficiari che non siano riusciti a portare a termine le azioni del progetto approvato non si applicano le relative penalità. La disposizione riguarda le campagne 2018/2019 e 2019/2020;

5.             Per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni agli impianti si prevede che le Regioni per la sola annualità 2020 abbiano tempo sino al 15 luglio (termine ordinario è 30 maggio) per poter procedere alla istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di priorità inerenti alla ubicazione del fondo e del metodo di coltivazione biologico; inoltre sempre per l’annualità 2020 è previsto che le domande per ottenere l’autorizzazione ad un nuovo impianto possano essere presentate dal 15 febbraio al 30 maggio (mentre il termine ordinario sarebbe scaduto il 31 marzo).

 

Per il settore ortofrutticolo sono state inserite le seguenti disposizioni:

1.             Disapplicazione, per l’annualità 2020 dei piani operativi delle OP, delle sanzioni relative alla spesa minima del fondo di esercizio e alle condizioni di equilibrio della Strategia Nazionale;

2.             È previsto che per l’annualità 2020 dei Piani operativi delle OP, non si applica la disposizione relativa alla regolarità del fascicolo aziendale del socio per quanto concerne il numero minimo dei soci dell’OP e il valore della produzione commercializzata della OP sia per il riconoscimento della OP che per il calcolo del fondo di esercizio;

3.             È prorogato al 30 maggio il termine entro il quale la OP rimborsa i soci produttori per le spese rendicontate per l’annualità 2019;

4.             Si stabilisce che le disposizioni nazionali che limitano la mobilità sul territorio al fine di contrastare il contagio da virus COVID-19, costituiscono una “circostanza eccezionale” che consentono alla amministrazione competente di non effettuare i controlli in loco sulla realizzazione delle azioni da parte delle OP o dei loro soci.

Per il settore dell’olio di oliva si prevede la proroga al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione da parte delle OP/AOP o OI della relazione sulla attuazione del programma di attività relative al periodo 2019/2020.

 

Per il settore zootecnico sono previste le seguenti disposizioni:

1.             Il periodo relativo alle limitazioni previste dalla normativa nazionale al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, non è computato nel calcolo del triennio di frequenza minima per i controlli necessari a verificare il mantenimento dei requisiti di centri di imballaggio uova;

2.             La sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei controlli e delle verifiche in loco sulla completezza e la veridicità delle dichiarazioni dei primi acquirenti di latte crudo e dei produttori di latte crudo che effettuano vendita diretta;

3.             Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la validità dei tesserini di abilitazione alla classificazione delle carcasse bovine e suine, che siano in scadenza;

4.             I controlli in loco su gli apicoltori relativamente alla regolarità delle azioni finanziate con il programma Nazionale Triennale dell’apicoltura verranno eseguiti, durante il periodo di vigenza delle restrizioni previste per il contenimento del virus COVID-19, nella percentuale minima prevista a livello comunitario.

 Si allega alla presente il testo del decreto ministeriale e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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