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Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77

«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure – coordinato con legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni -bis”).

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, è stato pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

Semplificazioni in tema di energia e ambientali.

Tra le numerose semplificazioni introdotte dal provvedimento di cui all’oggetto in tema ambientale e di energie rinnovabili segnaliamo:

  • l’articolo 31-bis contiene disposizioni volte a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano: al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole  e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali – considera biocarburanti avanzati i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016   
  • l’articolo 31-ter modifica la forma di incentivo per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola o di allevamento introdotta con la legge di stabilità 2019: tale norma prevedeva che  per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto,  accedessero agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016. Con la modifica apportata dalla norma in commento si specifica che le materie devono derivare “prevalentemente” dalle aziende agricole realizzatrici “nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile
  • L’articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento della potenza (repowering).
  • L’articolo 34 introduce modifiche finalizzate a razionalizzare e semplificare la procedura in materia di End of waste prevista dall’articolo 184 ter del Codice dell’ambiente, prevedendo in particolare che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente: in tal modo la valutazione viene anticipata alla procedura all’esito della quale l’autorizzazione viene rilasciata da parte dell’autorità competente. In ragione di tale preventivo coinvolgimento dell’Ispra o dell’Arpa territorialmente competente, pur mantenendosi la possibilità di controllo a campione, viene abrogata la successiva procedura di controllo che prevede il coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l’adeguamento dell’autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali.
  • L’articolo 35 novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare: si segnala, tra le tante, la modifica all’articolo 219-bis del Codice prevedendo che gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi; tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. Inoltre è prevista l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti anche della posidonia spiaggiata, ove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici.
  • In materia di semplificazioni nel settore forestale e agricolo segnaliamo:
  • L’articolo 35-bis, disciplina gli accordi di foresta, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale. Nel dettaglio è promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. Gli accordi di foresta di cui sopra devono essere stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
  • L'articolo 36, esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Il comma 2 esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio.  Il comma 3 assoggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.  Il comma 3-bis, include tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.  Il comma 3-ter, modifica la procedura per l'adozione del DM con cui sono disciplinate le modalità di attribuzione del contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano. Tale contributo deve essere utilizzato per l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione di alcune disposizioni di legge.
  • L’articolo 36-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, stabilisce un incremento di risorse per complessivi 80 milioni di euro per il triennio 2021-2023, per l’adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria.
  • L’articolo 36-ter, introduce la denominazione di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario.
  • L’articolo 37-bis, novella la disciplina dei fertilizzanti (recata dal d.lgs. 75/2010) al fine di precisare che, con riferimento ai cosiddetti “correttivi”, il gesso e il carbonato di calcio di defecazione non possono essere ottenuti da fanghi di depurazione.
  • L’articolo 56-ter, introduce alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità. La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore agricolo, il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni strumentali in questione sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta 4.0 introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019). I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono: i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari. La seconda misura stabilisce l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP).
  • L’articolo 63-bis, introduce i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater all'articolo 3 della L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi)
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