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Pubblicazione decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 136 recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 ottobre 2023, è stato pubblicato il provvedimento normativo di cui all’oggetto. Di seguito illustreremo le disposizioni principali di interesse per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, rinviando alle circolari di Confcooperative per le questioni di interesse più generale.

Rispetto al testo originario il decreto-legge, in fase di conversione, ha subito alcune modifiche di interesse anche per il settore di riferimento.

L’articolo 5-bis, introdotto in fase di conversione, modifica l’articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dispone la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell’articolo 136 del Codice. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice, che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e non interessate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

L’articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di

 

contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

L’articolo 10-bis, introduce modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale, di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 52 del 2018. Inoltre, vengono eliminati i riferimenti ad alcuni articoli del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403.

L’articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2023. Si prevede che per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici, venga assegnato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 e, infine, si consente alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016.

L’articolo 11-bis modifica disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell’attività venatoria previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Rispetto alla legislazione vigente viene dunque prevista: la previa acquisizione del parere dell’IPRA sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria; il termine di trenta giorni dalla richiesta per l’espressione del parere di ISPRA e CTFVN; il meccanismo del silenzio assenso decorso tale termine. Viene inoltre prevista, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, l’applicazione del rito abbreviato di cui all’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

 

L’articolo 11-ter, introdotto durante l’esame in sede referente, novella l’articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, con l’aggiunta di ulteriori commi. Con tali modifiche viene prevista una sanzione amministrativa per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell’esercizio di attività di tiro all’interno e non oltre 100 metri dalla zona umida. È altresì prevista l’inapplicabilità della sanzione, per chi dimostri di svolgere tali attività diverse da quelle di tiro.

 

 

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