Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024, è stato pubblicato il provvedimento normativo di cui all’oggetto. Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e, pertanto, il testo è passibile di modifiche.
Di seguito le disposizioni più rilevanti per il settore.
L’articolo 1, comma 2, introduce una sospensione per dodici mesi della quota capitale delle rate di muti o finanziamenti, ivi comprese le cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024 stipulati con banche od altri istituti di credito abilitati. Questa disposizione è a beneficio delle “imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” che nell’anno 2023 hanno registrato una riduzione del volume di affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente e le cui esposizioni debitorie non siano classificate deteriorate al 16 maggio 2024. Il piano di rimborso delle rate viene modificato con proroga dei relativi termini per il periodo di sospensione unitamente ad eventuali garanzie e senza oneri per le parti. Le garanzie rilasciate dal Fondo garanzia del medio credito centrale e da Ismea saranno prorogate automaticamente per il periodo di sospensione.
La disposizione in commento, sebbene risponda ad una esigenza rappresentata anche dalla cooperazione in più occasioni, desta qualche perplessità di natura interpretativa.
In primo luogo, l’utilizzo della terminologia “imprese agricole” lascia qualche dubbio sulla possibilità per le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 228/2001 di poter usufruire di tale moratoria: tali cooperative godono dello status di imprenditore agricolo pur non esercitando attività primaria in senso stretto e, pertanto, dovrebbero essere considerate imprese agricole ai fini della presente disposizione. Un secondo ordine di problema riguarda la dimostrazione delle diminuzioni del volume di affari del 20% nel 2023 rispetto al 2022: la disposizione, infatti, rinvia ad una mera autocertificazione del beneficiario ma non indica sulla base di quale documentazione è possibile provare tale riduzione. Solitamente il dato preso in esame è quello del fatturato o dei ricavi in bilancio. Non viene specificato se il riferimento è all’annualità fiscale oppure l’anno solare. Nel primo caso si dovrebbe comunque prevedere una disciplina per le imprese per le quali l’anno di esercizio non coincide con l’anno solare.
Ricordiamo, infine, che il beneficio è sottoposto al limite delle intensità di aiuto del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
In fase di conversione si lavorerà per dissipare i dubbi interpretativi e rendere la misura più certa ed efficace.
I commi 3 e 4 dell’articolo 1, modificano le finalità e l’ambito di applicazione del fondo di sovranità alimentare istituito con la legge di bilancio 2023, e, contestualmente, provvede a rifinanziarlo con una dotazione di 10 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026. Con le modifiche apportate il predetto Fondo opera anche a beneficio delle imprese della pesca e dell’acquacoltura e tra le finalità viene introdotta anche la possibilità di coprire totalmente o parzialmente e nei limiti degli aiuti in de minimis, la quota interessi dei prestiti concessi come credito agrario o peschereccio. I decreti ministeriali relativi ai fondi sovranità alimentare dovranno essere modificati recependo le suddette novità e, contestualmente, si prevede che per beneficiare della copertura degli interessi le imprese dovranno dimostrare di avere idonea copertura assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali o catastrofali, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali nonché da danni causati da animali protetti. L’erogazione delle somme sarà effettuata da Agea attraverso il Sian.
Al comma 5 è previsto uno stanziamento di 32 milioni nel Fondo filiere in crisi a beneficio della filiera del grano duro e delle imprese e consorzi della pesca per interventi in conto capitale di sviluppo della filiera ittica e contrasto alla proliferazione del granchio blu.
Al comma 6 si prevede una ulteriore proroga di due anni per la notifica di atti di recupero e di avvisi di accertamento fiscale in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025, relativi ad aiuti di stato e in de minimis il cui importo è determinabile solo a seguito di dichiarazione fiscale e per i quali le autorità competenti non hanno provveduto all’obbligo di registrazione degli aiuti.
Al comma 7 viene disciplinato il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale unica per gli investimenti effettuate dalle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Con successiva decretazione ministeriale verranno definite le modalità di accesso ai benefici e di fruizione del credito di imposta.
L’articolo 2, al comma 1, prevede l’estensione dello sgravio contributivo e assicurativo previsto per le zone svantaggiate (pari al 68%) ai datori di lavoro agricolo (ivi comprese le cooperative) operanti nelle zone agricole dei territori alluvionati nel maggio 2023 (allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023). La misura opera per i periodi di contribuzione dal 1 gennaio 2024 a 31 dicembre 2024. Si tratta di una misura importante richiesta più volte anche dalla cooperazione agricola.
La formulazione della disposizione lascia qualche perplessità in merito:
- al concetto di “zona agricola” visto che il citato allegato 1 non prevede una specifica di questo genere;
- al fatto che nelle aree alluvionate di cui all’allegato 1 DL n. 61/2023 vi sono dei territori montani in cui i datori di lavoro agricolo godono di uno sgravio contributivo e assicurativo maggiore (75%) e per i quali dovrebbe essere fatta salva la disposizione di miglior favore;
- nessuna previsione è prevista per le modalità di recupero dei contributi e dei premi già versati.
L’attuazione della norma viene demandata all’INPS.
Il comma 3 detta una nuova disciplina per la pubblicazione degli elenchi nominali dei lavoratori stagionali agricoli prevedendo altresì che entro il 31 dicembre 2024 venga pubblicato un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati.
All’articolo 3 sono previsti specifici stanziamenti a favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa del fenomeno della “moria del Kiwi” (2 milioni di ero) e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative. L’intervento è eseguito nell’ambito del Fondo di solidarietà nazionale di cui al d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102. Vengono destinati 10 milioni di euro per l’attuazione delle misure a beneficio delle imprese agricole danneggiate dalla peronospora. È previsto inoltre lo stanziamento di un milione di euro per l’anno 2024 per il Fondo destinato al sostegno delle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata. Infine, viene rifinanziato il Fondo Agricat (2,5 milioni per ciascun anno 2024 e 2025) istituto con la legge finanziaria 2022 a copertura dei danni catastrofali.
L’articolo 4 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198 relativo al contrasto alle pratiche sleali. Viene inserita una nozione di “costo medio di produzione” ed una di “costo di produzione”. Per quanto riguarda la prima nozione viene precisato che il costo di medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari è quello determinato da ISMEA sulla base di una metodologia da esso stesso elaborata e comunicata al Masaf. Si tratta, al momento, di una nozione fine a sé stessa in quanto nell’intero corpo del decreto legislativo 198/2021 non vi è traccia di un riferimento a tale nozione. Per costo di produzione, invece, si si deve intendere il costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con tecniche prevalenti nell’area di riferimento. È previsto che nel contratto scritto l’indicazione del prezzo, che lo ricordiamo è elemento obbligatorio, debba tenere conto del costo di produzione. Sarebbe utile una disciplina transitoria per adeguare i contratti già stipulati e che non riportano clausole specifiche sul costo di produzione. Anche gli accordi quadro stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nella definizione del prezzo debbano stabilirlo tenendo conto del costo di produzione. Si nutre qualche perplessità in merito a tale ultima indicazione in quanto il costo di produzione afferisce ai costi sopportati dalla parte venditrice e non da un numero indeterminato di venditori rappresentati dalle loro associazioni. Infine, in merito al costo di produzione ricordiamo che già prima di tali modifiche costituiva pratica sleale il pagamento di un prezzo al di sotto del costo di produzione. Sempre in ambito di contrasto alle pratiche sleali si prevede che nei regolamenti e nelle convenzioni che disciplinano i mercati alimentari all’ingrosso sia previsto un obbligo di osservazione del d.lgs. n. 198/2021 e l’obbligo per i titolari ed i gestori a denunciare presso ICQRF eventuali violazioni del predetto provvedimento nel caso in cui ne vengano a conoscenza così come l’eventuale accertamento della violazione del dispositivo fatta dall’autorità preposta al controllo nei confronto di un fornitore titolare di uno spazio di vendita all’interno del mercato costituisca ipotesi di inadempimento grave del rapporto negoziale in essere con il titolare o del gestore del mercato. Anche in questo caso il Legislatore interviene su rapporti contrattuali già in essere (quello di concessione dello spazio vendita) sarebbe dunque opportuno un periodo transitorio per adeguare gli accordi a tali disposizioni che, lo ricordiamo, hanno carattere di norme imperative e non derogabili. Sotto il profilo sanzionatorio viene inserita la possibilità per il trasgressore di pagare la sanzione in misura ridotta del 50% entro 30 giorni dalla notifica di ordinanza ingiunzione e se dimostra di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell’illecito. Viene specificato che in caso di mancanza di contratto scritto è attività idonea ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito la ripetizione per iscritto degli accordi verbali, mentre per il caso di contestazione di condizioni eccessivamente gravose la modifica di tali condizioni mediante offerta formale al venditore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi medi di produzione e comunque dell’intero importo dedotto in contratto è attività idonea ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito. Essendo disposizioni di miglior favore per il trasgressore si ritiene che queste ultime, salvo decadenze, siano efficaci anche per contestazioni già in essere.
L’articolo 5 reca una nuova disciplina in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo. Fermo restando la possibilità di installare impianti fotovoltaici su zone classificate agricole dai piani urbanistici finalizzati alla costituzione di una comunità energetica ovvero nel caso di impianto agrivoltaico di natura sperimentale incentivati ad hoc dal PNNR, nelle zone agricole è consentito l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è possibile:
- in siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata;
- presso cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- in siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
- presso aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- presso aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Sono fatte salve tutte le procedure abilitative, autorizzative o di valutazione ambientale già avviate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.
L’articolo 6 introduce misure per il contrasto alla diffusione della peste suina africana attraverso il rifinanziamento del fondo di conto capitale per gli interventi strutturali in biosicurezza (5 milioni per il 2024 e 15 milioni per l’anno 2025) e consentendo al Commissario di poter utilizzare personale delle Forze armate per il contenimento della epizoozia.
L’articolo 7 istituisce un Commissario straordinario per l’adozione di interventi urgenti atti a contenere e contrastare la diffusione e la prolificazione del granchio blu.
L’articolo 8 istituisce un Commissario nazionale per completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina nonché con la finalità di valutare l’efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali.
Segnaliamo inoltre l’articolo 11 che reca misure urgenti per il contrasto alla scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche e l’articolo 12 che istituisce un Dipartimento per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Rinviamo al provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.