Si informa che in Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, è stato pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto. Di seguito segnaliamo le disposizioni di maggior interesse per il comparto agricolo, rinviando, per quelle di carattere più generale, alle comunicazioni di Confcooperative.
L’articolo 19 è quello dedicato alla proroga dei termini in materia di agricoltura. Tale articolo prevede, al comma 1, a regime (e quindi abrogando i precedenti termini), l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa contenute nell’art. 8-ter, del D.L. n. 27 del 2019. Al comma 1-bis, si posticipa dal 1° marzo 2025 al 31 luglio 2025 l’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri (c.d. Granaio Italia). Si tratta, quest’ultima, di una misura opportuna che abbiamo richiesto anche come federazione, in virtù del fatto che il sistema informativo per procedere ai relativi adempimenti non è ancora in funzione.
L’articolo 19, comma 1-ter. fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi ed in particolare prevede:
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la revisione dei veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996;
- la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.
L’ultimo comma dell’articolo 19, comma 1-quater, proroga al 31 dicembre 2025 l’obbligo di assicurazione per eventi catastrofali nei confronti delle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Anche questa misura è stata espressamente richiesta dalla Federazione, Ricordiamo che in generale l’obbligo dell’assicurazione per coprire i danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni attualmente esclude solo le imprese agricole che svolgono attività primaria e che sono coperte dal c.d. Fondo Agricat. Per tutte le altre imprese, l’obbligo, inserito con legge di bilancio 2024, è stato prorogato al 31 marzo 2025 (vedasi articolo 13 del provvedimento in commento).
L’articolo 19-bis, proroga al 31 dicembre 2025, alcuni interventi connessi alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti nell’ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura.
L’articolo 11, comma 2-sexies, dispone una proroga al 31 dicembre 2025 dell’attuale disciplina in materia di attestazione dei criteri di sostenibilità della produzione di energia elettrica e calore da biomasse (escluso il biometano). Si tratta di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, di cui al vigente articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo di una direttiva europea dell’anno 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili provenienti dall'agricoltura. La nuova disposizione stabilisce, altresì, che i produttori avranno tempo fino al 31 maggio 2025 per accettare il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il suddetto Sistema Nazionale di Certificazione, oppure operante presso un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, fatta salvo la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. Gli organismi di certificazione, a loro volta, dovranno informare delle richieste ricevute il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Rinviando al testo di legge allegato alla presente, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti