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Vitivinicolo – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2016/2017

Categorie: Circolari, Vino Tags: Vino, VENDEMMIA, AGEA, DICHIARAZIONI, PRODUZIONE, MOSTO

Si informa che, con circolare AGEA 2016 prot. n. 39575 del 25 ottobre 2016, sono state definite le istruzioni applicative per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2016/2017.

Con l’adozione del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015 sono state introdotte alcune novità in materia di dichiarazioni obbligatorie, alcune delle quali trovano applicazione a partire dalla corrente campagna.

Si ricorda, infatti, che con il citato decreto le date di scadenza per la presentazione delle domande sono state anticipate rispetto a quelle in vigore per le campagne precedenti. Tuttavia, la predetta novità, per il solo anno 2016, non si applica. Di conseguenza, sia i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve che i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti, potranno essere tutti compilati tutti entro la sola data del 15 dicembre.

Nella dichiarazione preventiva sono stati inclusi gli stessi quadri di rivendicazione presenti nella domanda, con l’indicazione esplicita delle particelle di provenienza dell’uva. In fase di compilazione, alla dichiarazione preventiva saranno applicati gli stessi controlli previsti per la dichiarazione di raccolta.

Inoltre, nella nuova dichiarazione sono stati semplificati i quadri C, F (rimossa la sezione delle cessioni di mosti) e G. Inoltre, sono stati rimossi i vecchi quadri A1 (stabilimenti), A2 (lista degli acquirenti), F4, M2 (uve da mensa), D ed E (questi ultimi due proposti solo per la visualizzazione a video).

Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero.

Si evidenzia, inoltre, che i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente. Si specifica, altresì, che i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per conto lavorazione devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario.

Infine, si ricorda che l’ARTEA, per la Regione Toscana, l’AVEPA, per la Regione Veneto, l’AGREA, per la Regione Emilia Romagna, nonché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e le Province autonome di Bolzano e Trento, con proprie comunicazioni forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni a valere sui territori di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto dalla circolare in commento, la quale si applica integralmente alle restanti Regioni.

Si allegano:

  • Copia della circolare in commento;
  • Copia del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015.

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