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Vitivinicolo – Modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGT Emilia

Categorie: Circolari, Vino Tags: ETICHETTATURA, DOP, IGP, DOC, DOCG, PRODUZIONE, MODIFICA, DISCIPLINARE, IGT, EMILIA, PERIODO, FUORI, FERMENTAZIONE, RIFERMENTAZIONE, DELL'EMILIA

Si informa che, con l’allegato decreto n. 22045 del 27 marzo 2018, il Ministero ha modificato gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Emilia o dell’Emilia, così come consolidato con la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale 29.08.2014, resa applicabile dal D.M. 08.07.2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria.

Nello specifico, con la predetta modifica è consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni anno:

  • La pigiatura e fermentazione delle uve, destinate alla produzione dei vini a IGT Emilia o dell’Emilia passiti;
  •  La parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti, per la preparazione dei mosti parzialmente fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini ad IGT Emilia o dell’Emilia.

Tali fermentazioni o rifermentazioni devono comunque terminare entro il 30 giugno dell’anno seguente e devono essere comunicate all’ICQRF competente per territorio, con le seguenti tempistiche:

  • Entro il 31 dicembre per le fermentazioni già in atto e che proseguono oltre tale data;
  • Entro il secondo giorno precedente all'inizio della fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre di ogni anno.

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