Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di cui all’oggetto. Di seguito si evidenziano le principali novità di specifico interesse per il settore agricolo ed agroalimentare, rinviando, per le materie di più ampio spettro, alle circolari del Servizio legislativo di Confcooperative.
La Legge si compone di un articolo unico con 973 commi. Nella discussione parlamentare la Federazione ha posto la sua attenzione su alcune disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, ritenute particolarmente penalizzanti per la cooperazione agroalimentare. In particolare, la previsione che i crediti di imposta derivante da misure agevolative per investimenti non fossero più compensabili con i contributi Inps e Inail. Grazie anche al nostro intervento questa disposizione è stata soppressa durante l’esame parlamentare. Rimane, come vedremo in seguito, insoluto il tema del ritorno al sistema del così detto “iper ammortamento” per gli investimenti in beni innovativi con l’eccezione delle imprese attive nella produzione primaria, nella pesca ed acquacoltura per le quali permane un sistema incentivante basato sul credito di imposta.
Passiamo ora ad esaminare le disposizioni di interesse in maniera più puntuale contenute nella Legge.
Si incrementa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità istituito, con la legge di Bilancio 2023, nello stato di previsione del MASAF, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te” (commi 5 e 6).
Viene prorogato, anche per il periodo di imposta 2026, il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con alcune limitazioni (comma 15).
In base a tale misura, ai fini dell’IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- fino a 10.000,00 euro, zero per cento;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50 per cento;
- oltre 15.000,00 euro, 100 per cento
Viene differita al 1gennaio 2027 l’entrata in vigore della “sugar tax” e della “plastic tax” (comma 125).
Si procede ad una parificazione delle aliquote relative alla accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Il legislatore esclude, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129).
È previsto che, a decorrere dal 2026, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, divenga stabile nel tempo (comma 156). Ricordiamo che tale disciplina prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi. In caso di superamento del limite di durata di 45 giorni è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Viene modificata la normativa alla disciplina dei contratti di rete in agricoltura prevedendo che i contraenti (retisti) possono cedere la propria quota alle altre parti del contratto (comma 157). Ricordiamo che in base all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, le imprese agricole purché rientranti nella definizione di piccole e medie imprese agricole, possono costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi. Attraverso la stipula di un contratto di rete, disciplinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, può essere quindi ripartita fra i contraenti secondo il cd. programma comune di rete, attraverso l'attribuzione, a titolo originario, a ciascuno dei contraenti della quota di prodotto stabilita nello stesso contratto di rete.
Non era ammessa invece la possibilità di cedere la quota di produzione tra i retisti . Con la modifica apportata, invece, è ora possibile procedere ad una cessione della propria quota di prodotto ad altro retista. Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di “soccida verde monetizzata”.
Per l’erogazione, anche per il 2026, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse nel limite di 30 milioni di euro per il medesimo anno 2026, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 164).
La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a 30 euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Viene altresì specificato che l’indennità in oggetto è incompatibile con altre forme di sostegno al reddito
Ai commi da 427 a 436 si prevede il ritorno alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in commento, nonché investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d'impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:
(i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
(ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
(iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). è comunque fatto salvo il limite del doppio finanziamento (il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
I commi da 454 a 459 riconoscono un credito di imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V della legge in commento, a decorrere
dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028. Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è previsto nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Si precisa un principio di demarcazione: il credito di imposta non è fruibile agli investimenti che beneficiano delle disposizioni secondo le regole del 4.0, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (vedi paragrafo precedente) e alla proroga del credito d’imposta ZES in agricoltura della medesima legge di bilancio, che vedremo di seguito.
È importante segnalare che alla misura del credito di imposta per le imprese operanti nel settore della produzione primaria non potranno accedere, al momento, le cooperative di conferimento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001. Il riferimento al concetto di “produzione primaria”, infatti, trova la sua matrice giuridica a livello comunitario (regolamento 178/2002) e comprende le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari. Allo stato, dunque, si ritiene che le cooperative di conferimento per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, possa accedere unicamente alla misura della maggiorazione dell’ammortamento.
Nella piena consapevolezza che tale ultima misura è, rispetto al credito di imposta, particolarmente penalizzante per il modello di impresa cooperativa, la Federazione ha, nel corso dell’esame del provvedimento, richiesto più volte che tra i beneficiari del credito di imposta fossero comprese anche le cooperative agricole di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001.
Gli emendamenti presentati, sia dalla maggioranza che dalla minoranza parlamentare, non hanno trovato accoglimento finale a causa di problemi di copertura finanziaria. Tuttavia, l’azione della federazione tesa ad ampliare la platea dei beneficiari del credito di imposta, proseguirà nei provvedimenti legislativi collegati alla legge di bilancio all’esame del Parlamento come, ad esempio, il c.d. “Coltiva Italia”.
Viene introdotto un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. (commi da 448 a 452).
È prevista la rimodulazione e l’estensione al 2026 del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura situate nella ZES Unica (commi da 460 a 466). Le percentuali cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025, vengono rideterminate nel 58,7839 per cento (investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale) e del 58,6102 per cento (investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).
È stato rifinanziato con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e con 450 milioni di euro per l’anno 2027 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature (comma 468).
Vengono incrementate le risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, intervenendo su fondi preesistenti (commi 503 e 504). In particolare, è incrementata di 100 milioni per l’anno 2026 la dotazione finanziaria di Simest Spa per rafforzare lo strumento di Venture capital e strumenti partecipativi ed è incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese di 100 milioni di euro.
È prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (comma 569).
Si modifica il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti (comma 798). Sul punto anche la federazione, unitamente alla Confederazione, si è attività per escludere dall’obbligo di iscrizione al Rentri gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi, come richiesto da alcuni territori.
La nuova disposizione sostituisce integralmente l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni: - viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- viene introdotto un secondo periodo che esclude espressamente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI: o i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall’articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (lett. a)); o i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (lett. b)).
L’articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente individua i soggetti:
a) che sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di rifiuti (comma 5), quali:
- gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di 10 dipendenti. b) che possono adempiere l’obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali:
- gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.
La Federazione si sta adoperando presso il Dicastero competente al fine di chiarire che l’eventuale cancellazione di imprenditori agricoli o altri soggetti già registrati non comporti alcun onere.
È prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, nelle more dell’adozione di una disciplina organica da parte dell’Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria per l’autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi presso siti sperimentali autorizzati. Si prevede altresì che l’ubicazione e la dimensione dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di 1 milione di euro per il 2026 il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca (commi 799-800).
Si rinvia per gli approfondimenti al testo di legge allegato