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PRODUZIONI animali

Modalità per la regolamentazione dell’offerta dei prosciutti DOP o IGP

Categorie: Circolari, Produzioni animali, Suini Tags: PIANO REGOLAZIONE OFFERTA, PROSCIUTTI DOP E IGP, ART. 172 REG.UE 1308/2013, DECRETO 4 GENNAIO 2016 N°35

Si informa che con Decreto Ministeriale 4 gennaio 2016, pubblicato sul sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali in data 8 gennaio 2016, sono state emanate le nuove modalità attuative per la regolamentazione dell’offerta dei prosciutti DOP o IGP.

Il provvedimento, che sostituisce il decreto 11 novembre 2014 n. 6349, che viene abrogato, rappresenta una importante opportunità per poter razionalizzare l’evoluzione dell’offerta dei prodotti a denominazione di origine in relazione alla domanda e per ridurre il rischio legato alla volatilità dei mercati e ai fenomeni speculativi.

La regolamentazione produttiva dei prosciutti a denominazione di origine rientra tra gli strumenti introdotti dalla nuova PAC (art. 172, Reg. 1308/2013 – OCM Unica) e prevede la presentazione di un Piano per la regolamentazione dell’offerta che dovrà essere approvato, previa opportuna valutazione, dal Ministero delle Politiche Agricole.

Il Piano dovrà essere soggetto all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate operanti nelle zone geografiche coinvolte e dovrà rispondere alle norme vincolanti previste dal citato art. 172 del Reg. 1308/2013.

In particolare il Piano dovrà garantire che:

a) copra solo la gestione dell'offerta del prosciutto DOP o IGP in questione e sia inteso ad adeguare l'offerta di tale prosciutto alla domanda;

b) abbia effetto solo sul prodotto in questione;
c) non danneggi il commercio di prodotti diversi da quello interessato;

d) non riguardi le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prosciutto in questione;

e) non consenta la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

f) non renda indisponibile una percentuale eccessiva del prosciutto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

g) non crei discriminazioni, non rappresenti un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né rechi pregiudizio ai piccoli produttori;

h) contribuisca al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prosciutto interessato.

Il soggetto legittimato alla presentazione dell’istanza di approvazione del piano potrà essere: una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1 del regolamento UE n. 1308/2013 oppure una organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’art. 157 paragrafo 1, del regolamento UE 1308/2013 oppure un gruppo di operatori di cui all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento UE 1151/2012.

Il piano avrà una durata massima di tre anni. Alla scadenza del Piano il soggetto legittimato potrà presentare una nuova domanda di regolazione dell’offerta.

Le istanze già presentate ai sensi del Decreto 11 novembre 2014, n. 6349, sono fatte salve previa verifica da parte del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali.

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