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Settore zootecnico – Proroga con modifiche dell’ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ov

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Informiamo che il 15 giugno 2023 il Ministero della Salute ha pubblicato l’ordinanza relativa alla proroga con modifiche dell’ordinanza 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica”.

Le modifiche apportate fanno riferimento agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 12 e 13 della sopracitata ordinanza. In particolar modo, si segnala che agli articoli 6, 7 e 13 sono state apportate modifiche sostanziali, che riportiamo di seguito per comodità:

·         per quanto concerne l’art. 6 relativo alle misure sanitarie per le stalle di transito presenti sul territorio nazionale, le principali modifiche sono riportate di seguito:

-          Comma 2 - L’operatore della stalla di transito deve assicurare il trasferimento di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni ad altra attività non di sua proprietà;

-          Comma 3 - se gli animali rimangono oltre i termini indicati al comma 2, il Servizio veterinario applicherà all’operatore della stalla di transito la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’art. 17, comma 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;

-          Comma 7 – i controlli eseguiti dal Servizio veterinario presso le stalle di transito sono effettuati una volta a trimestre. Inoltre, saranno effettuati controlli sui dati presenti nel sistema informativo VETINFO, e nel caso di non conformità, verranno eseguiti controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarità della documentazione e sull’identificazione degli animali presenti e, se necessario, verranno effettuati ulteriori approfondimenti diagnostici.

·         Con riferimento all’art. 7 relativo alle misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale, le modifiche principali fanno riferimento a:

-          Comma 1 – per quanto concerne la leucosi, si fa riferimento ad animali di età superiore a 24 mesi;

-          Comma 5 – i controlli diagnostici per il mantenimento dello status di indenne degli stabilimenti da ingrasso, nei territori indenni, sono svolti oltre che al macello anche attraverso prove diagnostiche ufficiali pre-movimentazione degli animali in età di controllo movimentati verso altri stabilimenti da ingrasso. Tali prove sono eseguite negli stabilimenti di origine che sono stati selezionati per il controllo in applicazione del programma di sorveglianza elaborato nella provincia o regione. È possibile verificare nella sezione “Statistiche-Cruscotti sanità animale” del portale VETINFO il numero di controlli pre-movimentazione effettuati negli stabilimenti da ingrasso su capi destinati ad altri stabilimenti per ciascun territorio;

-          Comma 6 – i controlli diagnostici per la movimentazione di animali da territori non indenni verso territori indenni restano disciplinati dall’accordo del 28 aprile 2022 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

-          Comma 7 -   le attività dei controlli negli stabilimenti da ingrasso sono rendicontati dal Servizio veterinario utilizzando l’apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO.

·         per quanto concerne l’art. 13 relativo alle sanzioni, come precedentemente citato, l’unica modifica concerne il comma 1, il quale fa riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’art. 17, comma 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Le seguenti misure, che modificano l’ordinanza del 28 maggio 2015, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2023.

Si rimanda all’allegato per ulteriori approfondimenti e chiarimenti.

 

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