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PRODUZIONI animali

Eco-schema 1 - procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità all’aiuto.

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Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stata pubblicata sul sito Agea la Circolare n. 2664 che disciplina le procedure di controllo previste per verificare le condizioni di ammissibilità relative all’Eco-schema 1 “Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale”.

Il documento sostituisce integralmente le 3 circolari precedenti (ovvero quelle del 28 aprile, 26 maggio e 8 giugno 2023) ed integra le procedure di controllo previste dal DM del 15 dicembre 2023.

Precondizione necessaria per ottenere l’aiuto è aderire con la registrazione al sistema Classyfarm entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica.

Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli agricoltori dovranno eseguire le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti sia in BDN che nel Registro dei trattamenti. Eventuali modifiche eseguite successivamente a tale scadenza non producono effetto ai fini del pagamento dell’intervento.

Per quanto riguarda il Livello 1, ai sensi dell’art. 1 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto

(31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana[1] regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD[2]) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;

b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.

Il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria. Per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.

Per quanto riguarda il Livello 2, il pagamento spetta agli allevamenti che si impegnano ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo. La domanda di adesione alla certificazione SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione inseriti nell’elenco del Masaf.

Con riferimento alle campagne 2023 e 2024, il pagamento del premio è concesso agli allevamenti che aderiscono agli impegni individuati nel disciplinare di qualità allegato al medesimo DM.

Il premio per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria. Per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.

Per quanto riguarda i controlli, gli Organismi pagatori verificano le condizioni di ammissibilità sulla base dei dati interscambiati dal sistema Classyfarm e dalla BDN. In particolare, Classyfarm - terminata l’esecuzione delle attività di calcolo di propria competenza - mette a disposizione degli Organismi pagatori le informazioni concernenti ciascun orientamento produttivo e categoria.

Pertanto, con riferimento al livello 1, dalla BDN e da Classyfarm, per il periodo 1° gennaio 31 dicembre di ciascun anno Agea accerterà:

1) che il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo

2) l’agricoltore sia registrato/iscritto nel sistema Classyfarm;

3) gli allevamenti, rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle soglie precedentemente descritte.

Con riferimento al livello 2, per gli anni di domanda 2023 e 2024, la verifica di ammissibilità prevede i seguenti controlli dalla BDN e da Classyfarm, per il periodo 1° gennaio 31 dicembre di ciascun anno:

1) il richiedente sia proprietario/detentore di un allevamento attivo

2) l’agricoltore sia registrato/iscritto nel sistema Classyfarm;

3) gli allevamenti, rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle soglie valide per il livello 1

4) l’agricoltore aderisca al disciplinare di qualità allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602.

Per gli anni di domanda dal 2025 e successivi, la verifica di ammissibilità del livello 2 riguarderà anche l’adesione al sistema di qualità (SQNBA) e che l’agricoltore rispetti gli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Infine, si evidenzia che l’agricoltore può aderire alternativamente al Livello 1 e al Livello 2 dell’eco-schema per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. Conseguentemente, nel solo caso in cui l’agricoltore intenda aderire, ad entrambi i Livelli con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2, in modo da consentire una corretta valutazione dei valori DDD di riferimento in Classyfarm.

Si allega il DM del 15 dicembre 2023 ed il testo completo della Circolare Agea, al fine di poter consultare gli ulteriori dettagli relativi in particolare alle deroghe applicabili per gli allevamenti biologici e le indicazioni in merito agli allevamenti bovini di piccole dimensioni. 



[1] La Mediana di riferimento viene determinata a livello regionale o di Provincia autonoma annualmente da Classyfarm per ogni specie animale e orientamento produttivo.

[2] La DDD è il risultato di un rapporto tra:

• un numeratore: il consumo di antibiotici (ricavato automaticamente dalla la Ricetta Elettronica);

• un denominatore: la consistenza media annua dei capi considerando anche le movimentazioni intervenute nel corso dell’anno (ricavato automaticamente dalla Banca Dati Nazionale).

 

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