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AGEA - Istruzioni operative n. 102 -Fondo per la sovranità alimentare - Seminativi

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E’ stata pubblicata oggi sul sito dell’AGEA, una ulteriore nota esplicativa (Istruzioni operative 102) relativa all’applicazione delle misure di cui al Fondo di Sovranità alimentare. In particolare nel documento AGEA, oltre alla proroga per la presentazione delle domande sino al 15 gennaio 2024, vengono forniti chiarimenti sulla presentazione della domanda e sulle ammissibilità delle richieste di sostegno.

Alleghiamo alla presente le Istruzioni AGEA 102, di cui di seguito evidenziamo punti principali:

1)   Viene prorogato il periodo di presentazione della domanda che va dal 4 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024;

2)  non sono ritenute ammissibili le richieste di aiuto  per le superfici aziendali la cui produzione è destinata alla vendita diretta in assenza di un contratto di filiera che è condizione necessaria per l’aiuto;

3)      sono ritenute ammissibili le superfici dell’azienda la cui produzione, soggetta ad un contratto di filiera, è destinata anche all’alimentazione animale e/o umana;

4)    viene ribadita la validità dei contratti tra impresa agricola e cooperativa, quando quest’ultima svolga attività trasformazione/ stoccaggio / commercializzazione (a titolo esemplificativo pulitura, essiccazione e commercializzazione), dunque questo passaggio “ chiude la filiera”;

5)    Il contratto di filiera deve essere triennale, dunque per richiedere l’aiuto nel 2023, l’annualità 2023 deve essere compresa nell’intervallo dei tre anni e la campagna 2023 deve essere stata la campagna di raccolta (a titolo esemplificativo 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025);

6)      non è necessario prevedere un incremento negli anni della superficie destinata ad una determinata produzione, perché l’incremento verrà determinato dal confronto con la superficie risultante dai Piani di coltivazione grafici degli ultimi 3 anni;

7)      il Contratto di filiera o l’impegno/contratto di coltivazione sottoscritto dal richiedente l’aiuto deve essere stipulato entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, e deve indicare la superficie oggetto dello stesso;

8)     sono validi i contratti di filiera precedentemente stipulati purché comprendano l’annualità 2023 per il mais e le proteine vegetali anche in conformità al DM 2 febbraio 2022, n. 48421 (Fondo Competitività Filiere).

Per il calcolo della media nel triennio precedente, viene chiarito che per un beneficiario che non abbia coltivato una determinata coltura (mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero) in nessuno dei tre anni precedenti, il valore medio per quella coltura sarà pari a zero e il richiedente potrà richiedere l’aiuto per l’annualità 2023, con incremento è dato dalla totalità della superficie coltivata nel 2023.
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