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Vitivinicolo – Chiarimenti circa l’utilizzo di talune denominazioni per le sostanze zuccherine estratte dall’uva diverse dal mosto concentrato rettificato

Categorie: Circolari, Vino Tags: UVA, ETICHETTATURA, BIOLOGICO, ICQRF, ZUCCHERO, MOSTO, CONCENTRATO, RETTIFICATO

Si informa che il Ministero, con nota n. 7244 del 30 maggio 2016, ha fornito chiarimenti circa l’utilizzo di talune denominazioni delle sostanze zuccherine estratte dall’uva diverse dal mosto concentrato rettificato.

Nello specifico, sono stati definiti limiti e condizioni d’uso di denominazioni quali “succo d’uva concentrato deionizzato” o altre equivalenti, “mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti all’Allegato XI ter del reg. CE n. 1234/2007” o altre equivalenti, “zucchero d’uva”, “glucosio d’uva”, “fruttosio d’uva”, “glucosio e fruttosio d’uva”, “sostanze zuccherine/zuccheri/glucosio/fruttosio di uve” con la specificazione “da vino” “da tavola” o “da vino e da tavola” oppure “zuccheri/sostanze zuccherine/glucosio/fruttosio ottenuti/ottenute/ottenuto dalla trasformazione di succhi d’uva”. 

Il Ministero ha altresì precisato che la denominazione “zucchero d’uva” può essere utilizzata anche per designare il “mosto concentrato rettificato” - così come definito all’allegato VII, parte II, punto 14, del reg. UE n. 1308/2013 - nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare diverso da un prodotto vitivinicolo.

Infine, il Ministero ha ribadito che, se ne ricorrono le condizioni, solo il “mosto concentrato rettificato”, sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimento al metodo biologico in quanto l’utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli. Pertanto, se nell’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo “zucchero d’uva biologico” il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto “mosto concentrato rettificato biologico” e non altre sostanze zuccherine provenienti dall’uva non corrispondenti a tale prodotto.

Si allega copia della nota di chiarimento in oggetto.

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