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Vitivinicolo - Modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione - alcool uso industriale - Campagna 2016/2017

Categorie: Circolari, Vino Tags: PNS, AGEA, OCM, DISTILLAZIONE, SOTTOPRODOTTI, VINIFICAZIONE

Si informa che, con circolare AGEA n. 43384 dell’8 novembre 2016, sono stabilite le modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione - alcool uso industriale - relativamente alla campagna 2016/2017.

Si ricorda che possono accedere alla misura i distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

Si ricorda, altresì, che i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino, in conformità all’allegato VIII, parte II, sezione D, del reg. UE n. 1308/2013 - divieto di sovrappressione delle uve - sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti - fecce e vinacce - ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool grezzo, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008.

Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l’alcool ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici.

Gli aiuti relativi alla misura in causa, per grado e per ettolitro, sono i seguenti:

  • Alcool greggio di vinaccia 1,1 EUR;
  • Alcole greggio di vino e fecce 0,5 EUR.

 

La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:

  • Per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale;
  • Per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio della campagna di riferimento.

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo, deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20 giugno 2017 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2017.

I sottoprodotti della vinificazione debbono avere le seguenti caratteristiche:

  • Per le vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
  • Per le fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 Kg, a 45% di umidità, previa denaturazione.

Ai fini del pagamento della misura, l’alcool grezzo ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol..

Infine, per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda d’aiuto, ivi compresi i termini, nonché le condizioni alle quali è possibile richiedere un pagamento anticipato, si rinvia alla circolare AGEA allegata.

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