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Vitivinicolo – Riconciliazioni anticipi FEAGA/FEASR

Categorie: Circolari, Vino Tags: PNS, OCM, PAGAMENTI, PAGAMENTO, CHIARIMENTI, ANTICIPATO, ANTICIPATI, MINISTERO

Si informa che il Ministero ha diffuso un chiarimento interpretativo sul rapporto tra alcune disposizioni del regolamento d’esecuzione UE n. 2016/1150 e l’art. 37 ter del regolamento CE n. 555/2008.

Nello specifico, il Ministero ha precisato che la normativa comunitaria emanata con i regolamenti delegato e di esecuzione UE n. 2016/1049 e n. 2016/1050 si applica alle domande di contributo presentate dai richiedenti successivamente la data del 18 luglio 2016, data di pubblicazione degli stessi provvedimenti. Ne consegue che alle domande presentate prima di tale data (campagna finanziaria 16 ottobre 2015 – 15 ottobre 2016) debbano essere applicate le norme del regolamento CE n. 555/2008 compresa la disposizione di cui all’articolo 37 ter. Pertanto, l’esenzione prevista all’articolo 21 del regolamento di esecuzione – “gli Stati membri possono decidere di esentare da tale obbligo i beneficiari di operazioni per le quali il contributo ammissibile dell’Unione è inferiore a 5 milioni di euro” - potrà trovare applicazione solo per le domande di contributo avanzate successivamente il 18 luglio 2016 e, quindi, a valere dalla campagna 2016/2017 (esercizio finanziario 16 ottobre 2016 -15 ottobre 2017).

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