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Vitivinicolo – Detenzione e uso di saccarosio in cantina

Categorie: Circolari, Vino Tags: ICQRF, CANTINA, REGISTRI, REGISTRO, 2016, UNICO, TESTO, LEGGE, 238, USO, SACCAROSIO, STABILIMENTO, STABILIMENTI, PROMISCUO, PROMISCUI, PLANIMETRIA, DETENZIONE

Si informa che, con circolare n. 3984 del 24 marzo 2017, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha fornito alcuni chiarimenti circa la detenzione e l’uso in cantina di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e degli altri prodotti consentiti dal reg. UE n. 251/2014.

Nello specifico, le nuove disposizioni introdotte dall’art. 14 della Legge n. 238/2016 – il c.d. Testo unico – operando una semplificazione delle corrispondenti norme contenute nella precedente Legge n. 82/2006, danno la possibilità alle imprese titolari di stabilimenti promiscui di effettuare l’introduzione, la detenzione e l’impiego del saccarosio e degli altri prodotti menzionati alle condizioni seguenti, così da non incorrere nei divieti di detenzione contenuti nell’art. 15 del Testo unico:

  • Ogni lavorazione deve essere comunicata all’ufficio territoriale dell’ICQRF entro il quinto giorno antecedente alla sua effettuazione;
  • I prodotti citati sono detenuti esclusivamente in locali a ciò appositamente destinati, accessibili al controllo dell’ufficio territoriale e correttamente indicati nella planimetria, qualora il titolare sia soggetto all’obbligo di presentazione della stessa ai sensi dell’art. 9 del Testo unico.

L’ICQRF ha, inoltre, precisato le prescrizioni che si applicano ai locali adibiti alla detenzione dei prodotti menzionati, così come la configurazione del divieto di detenzione stabilito dal richiamato art. 15, qualora il saccarosio o altri prodotti sopramenzionati dovessero essere reperiti fuori dai predetti locali, in circostanze diverse da quelle strettamente funzionali per la ricezione e deposito nello stabilimento e l’impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate. Analogamente, il ritrovamento di prodotti vitivinicoli nei predetti vani od aree fa scattare il medesimo divieto.

Infine, l’ICQRF ha ribadito che le introduzioni, le estrazioni e le giacenze dei prodotti immagazzinati nei locali in parola devono trovare riscontro con quanto riportato nei registri telematizzati e nella documentazione giustificativa.

Si allega la circolare n. 3984 del 24 marzo 2017.

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