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Vitivinicolo – Detenzione di anidride carbonica negli stabilimenti enologici

Categorie: Circolari, Vino Tags: ICQRF, PRODUZIONE, ANIDRIDE, UNICO, TESTO, STABILIMENTO, PROMISCUO, DETENZIONE, CARBONICA, VINI, FERMI, FRIZZANTI, TRANQUILLI, SPUMANTI

Si informa che, con circolare n. 4691 del 6 aprile 2017, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha fornito taluni chiarimenti inerenti l’articolo 18 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, in merito alla detenzione di anidride carbonica negli stabilimenti enologici, in risposta ad un quesito trasmesso dall’Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare.

Nello specifico, in caso di stabilimenti enologici nell’ambito dei quali vengono prodotti esclusivamente vini fermi, l’introduzione della CO2 non è subordinata ad alcuna comunicazione.

Al contrario, l’introduzione di CO2 negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, in cui si producono i vini spumanti ed i vini frizzanti, diversi dagli analoghi prodotti gassificati, è subordinata ad apposita e contestuale comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato.

Infine, la medesima prescrizione – la comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato contestualmente all’introduzione della CO2 negli stabilimenti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati – si applica anche in caso di stabilimenti c.d. promiscui ovvero laddove nella stessa cantina si producono sia vini fermi che vini spumanti e/o frizzanti.

Si allega la circolare n. 4691 del 6 aprile 2017, unitamente al quesito trasmesso.

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