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Vitivinicolo – Anticipi per i pagamenti previsti dall’OCM vino

Categorie: Circolari, Vino Tags: PNS, OCM, ANTICIPI, PAGAMENTO, ANTICIPATO

Si informa che, con decreto n. 1967 del 15 maggio 2017, il Ministero, in applicazione dell’art. 21 del regolamento di esecuzione UE n. 2016/1150, ha stabilito che per i pagamenti previsti dall’OCM vino, effettuati nell’esercizio finanziario 2015 e successivi, sono obbligati alla comunicazione sugli anticipi i beneficiari delle misure di promozione del vino nei Paesi terzi, ristrutturazione riconversione dei vigneti (RRV), investimenti e distillazione dei sottoprodotti, che hanno presentato progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore a 5 milioni di euro.

Infatti, l’art. 21 del richiamato regolamento comunitario, che per ragioni di comodità si allega, prevede che “se sono concessi anticipi conformemente […], gli Stati membri integrano nei conti annuali dell’esercizio in corso degli organismi pagatori […] le informazioni relative all’utilizzo degli anticipi entro il termine di cui al suddetto articolo. A tal fine, gli Stati membri fissano la data entro la quale i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascuna operazione, le seguenti informazioni: a) rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l’utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e b) una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non fruiti rimanente al 15 ottobre. Gli Stati membri possono decidere di esentare da tale obbligo i beneficiari di operazioni per le quali il contributo ammissibile dell'Unione è inferiore a 5.000.000 EUR”.

Il precitato obbligo di comunicazione riguarda quei soggetti che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non è stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale.

A tal fine, tali soggetti trasmettono all’Organismo pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ogni anno:

  • I rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l’utilizzo degli anticipi fino    al 15 ottobre;
  • Una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati e rimanente al 15 ottobre.
Si allega copia del citato decreto.

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