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Vitivinicolo – Decreto OCM vino

Categorie: Circolari, Vino Tags: PNS, OCM, PROMOZIONE, PAESI, TERZI

Si informa che, con l’allegato decreto n. 60710 del 10 agosto 2017, il Ministero ha adottato le modalità attuative della misura OCM vino della promozione sui mercati dei Paesi terzi.

Tra le novità introdotte, si segnala la definizione di sede operativa, rilevante ai fini dei requisiti individuati per la presentazione di un progetto nazionale, regionale o multiregionale, considerato quanto previsto dall’art 5 del citato decreto, secondo cui anche il progetto nazionale deve prevedere la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative.

Si segnala, inoltre, che il plafond nazionale dovrebbe avere maggiori risorse a disposizione, considerato che i progetti multiregionali assorbiranno 3 milioni di euro della quota nazionale e non più 4 milioni di euro come nella precedente disciplina.

Si richiama l’attenzione sull’art. 8 del decreto, in cui sono espressamente elencate le cause di esclusione dei soggetti proponenti, tra cui, in particolare, la presentazione, in forma singola o associata, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, di richieste di contributo per la misura della promozione dell’OCM vino per un importo superiore a 3 milioni di euro, nonché la presentazione per lo stesso anno finanziario di riferimento di più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo.

Le predette cause di esclusione, se riscontrate, determinano l’esclusione dei proponenti plurisoggetto anche se presenti in uno solo dei soggetti partecipanti al progetto di promozione.

Per quanto riguarda la selezione dei progetti, si conferma il ricorso ai criteri di priorità, con scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Si ricorda, infine, che per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non deve superare i 3 milioni di euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato, mentre il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 100.000 euro l’anno per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 200.000 l’anno qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo.

Le modalità operative e procedurali per la presentazione dei progetti di promozione dovranno essere definite nell’invito predisposto dal Ministero e dai rispettivi bandi regionali.

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