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Vitivinicolo – Autorizzazioni, annualità 2018

Categorie: Circolari, Vino Tags: VIGNETI, OCM, AUTORIZZAZIONI, SISTEMA, IMPIANTI, REIMPIANTI, DIRITTI, POTENZIALE, VITICOLO, PRODUTTIVO, VITICOLI

Si informa che, con l’allegato decreto n. 935 del 13 febbraio 2018, il Ministero ha modificato il DM 12272 del 15 dicembre 2015, novellato dal DM n. 527 del 30 gennaio 2017 in materia di attuazione nazionale del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Rispetto alla scorsa annualità, il citato decreto introduce alcune novità di rilievo per il settore.

Innanzitutto, è garantita alle Regioni e Province autonome (PA) una superficie minima di assegnazione pari a 10 ettari da destinare a nuovi impianti, utilizzando la superficie non assegnata lo scorso anno, a seguito delle rinunce esercitate dai viticoltori, che ammonta a 285 ettari.

Venendo, invece, alle modalità di assegnazione delle autorizzazioni per il nuovo impianto, rispetto alla scorsa annualità, per quest’anno il decreto conferma la facoltà per le Regioni o PA di attivare il criterio di priorità legato alla conduzione di terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo e/o il criterio legato alla produzione biologica, mentre introduce un nuovo criterio di priorità, che premia gli impianti realizzati in area svantaggiate da un punto di vista naturale. Quest’ultimo criterio, infatti, si ritiene soddisfatto quando la o le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno dei tipi di superficie seguenti:

1)   Superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

2)   Superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;

3)   Superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;

4)   Superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;

5)   Superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 m di altitudine, altipiani esclusi;

6)   Superfici ubicate nelle piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici.

Viene, quindi, eliminato il criterio di priorità legato alle piccole e medie imprese agricole.

Le singole regioni potranno scegliere se avvalersi o meno dei predetti criteri di priorità, potendo sempre optare per non applicare alcun criterio di priorità, adottando così il meccanismo di distribuzione pro-rata.

Si ricorda che, a differenza dello scorso anno, questo decreto concede alle Regioni di distribuire l’intera dotazione regionale attraverso i criteri di priorità.

Un’altra novità riguarda l’introduzione di tetto massimo di ettari richiedibili per domanda. Il Ministero ha fissato la soglia a 50 ettari, che può essere ridotta dalle singole Regioni. Viene così meno il tetto applicabile ex post qualora il numero di ettari richiesti eccedesse di tre volte gli ettari disponibili a livello regionale, che era previsto per la scorsa annualità.

Un’ulteriore novità riguarda gli ettari che possono essere concessi di default ad ogni richiedente. Qualora, infatti, gli ettari richiesti dovessero eccedere, nel loro complesso, gli ettari disponibili a livello regionale, le singole regioni potranno decidere, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero, di garantire a tutti i richiedenti l’assegnazione di 0,1 – 0,5 ha, a seconda delle disponibilità. Gli ettari eventualmente residui andranno distribuiti con una graduatoria in base ai criteri di priorità attivati oppure con distribuzione proporzionale attraverso il meccanismo del pro rata, qualora la Regione dovesse optare per tale scelta. Gli ettari eventualmente ulteriormente residui andranno redistribuiti verso quelle Regioni che avranno registrato uno splafonamento.

Inoltre, il decreto prevede l’assegnazione di 20 ettari alle Regioni in cui insiste il cratere del sisma del 2016/2017, attingendo alle superficie non assegnate lo scorso anno, a seguito delle rinunce esercitate dai viticoltori, al netto dei 10 ettari per Regione o PA di cui sopra. Gli ettari rimanenti (45ha), infine, saranno destinate ai nuovi impianti nelle superfici situate all’interno della zona infetta da Xylella fastidiosa, ad eccezione dei 20 chilometri contigui alla zona cuscinetto, per favorire una riconversione nella aree colpite dalla fitopatia.

Si segnala che il tempo a disposizione dei richiedenti per rinunciare agli ettari assegnati è portato da 10 giorni a 30 giorni dalla data della comunicazione.

Infine, il decreto introduce un novità anche per quanto riguarda i reimpianti. Nello specifico, l’estirpazione dei vigneti prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l’estirpo. Tale vincolo temporale non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell’entrata in vigore del decreto, per i quali è già stata effettuata l’estirpazione del vigneto oppure per i quali è già stata data comunicazione d’intenzione di estirpo.

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