Si informa che, con l’allegato decreto n. 12 marzo 2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 aprile 2019, il Ministero ha definito le linee guida e gli indirizzi relativi ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica.
Si ricorda, anzitutto, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM l’attività enoturistica, di cui all'art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile. Inoltre, coerentemente con la definizione di enoturismo di cui all'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo.
Infine, si rimanda ad una attenta lettura dell’art. 3 del DM che definisce i requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica.