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Vitivinicolo – Pratiche enologiche e restrizioni

Categorie: Circolari, Vino Tags: PRATICHE, ENOLOGICHE, SOSTANZE, PRATICA, RESTRIZIONI, AMMESSE, 606, TAGLIO, SPERIMENTALE

Si informa che, con gli allegati regolamenti UE 2019/934 e UE 2019/935, la Commissione ha adottato la nuova disciplina in materia di pratiche enologiche e restrizioni, abrogando il precedente reg. CE n. 606/2009.

La novità principale riguarda la classificazione delle sostanze enologiche autorizzate tra additivi e coadiuvanti tecnologici, di cui alla tabella 2 dell’allegato I del regolamento delegato UE 2019/934, che potrà divenire rilevante ai fini dell’etichettatura dei vini, qualora la deroga di cui all’art. 16, par. 4, del reg. UE n. 1169/2011 (indicazioni nutrizionali e lista degli ingredienti) dovesse venire meno. Si ricorda, infatti, che ai sensi della disciplina UE – art. 20, lettera b), del reg. UE n. 1169/2011 - un coadiuvante tecnologico non costituisce ingrediente e, di conseguenza, non va riportato come tale nell’etichettatura del relativo alimento.

Si segnala, altresì, che alcune appendici dell’allegato I del reg. CE n. 606/2009 non sono state riprese dalla nuova disciplina, perché, come previsto nel considerando n. 7 del reg. delegato UE 2019/934, la Commissione ha preferito fare direttamente riferimento alle schede del Codice delle pratiche enologiche dell’OIV richiamate, per ogni sostanza enologica ammessa, nella tabella 2 dell’allegato I del predetto regolamento delegato.

Si segnala, inoltre, che il periodo massimo di uso delle pratiche enologiche in via sperimentale passa dai 3 anni, di cui all’art. 4 del reg. CE n. 606/2009, ai cinque anni, come previsto dall’art. 4 del reg. delegato.

Infine, l’art. 3 del reg. d’esecuzione UE 2019/935 definisce la procedura da seguire per l’autorizzazione degli arricchimenti oltre 1,5 % vol, come previsto dall’allegato VIII, parte I, sezione B.

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