FEDAGRIPESCA
 

VINO

Vitivinicolo – Proroga delle autorizzazioni di impianto dei vigneti e possibilità di rinuncia.

Categorie: Circolari, Vino Tags:

Si fa riferimento alla recente pubblicazione del Reg. (UE) 2020/2220 che, tra le altre disposizioni, modifica il Reg. (UE) 1308/2013 in merito alle disposizioni che disciplinano le autorizzazioni vitivinicole.

Al riguardo, in attesa delle disposizioni nazionali e regionali, si anticipano i contenuti del regolamento sopra citato, che in particolare prevede

  1.  una proroga automatica al 31 dicembre 2021 delle autorizzazioni concesse per la realizzazione di nuovi impianti (articolo 10, paragrafo 5, primo comma[1]);
  2. per produttori che detengono autorizzazioni per nuovi impianti che scadono nel corso dell’anno 2020, una proroga rispetto alla possibilità di rinunciare a tali autorizzazioni senza incorrere in sanzioni amministrative, dal 30 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 (articolo 10, paragrafo 5, secondo comma [2]);
  3. la possibilità per gli Stati membri di consentire ai produttori di presentare la richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022 (articolo 10, paragrafo 6, lettera a[3]).

In ultimo, per quanto concerne il regime di aiuto, si rappresenta che i programmi di sostegno sono stati prolungati fino al 16 ottobre 2023, prevedendo in tal senso una dotazione finanziaria pari a 336,997 milioni di euro anche per il 2020 che tuttavia – come indicato nell’allegato VI al Reg. (UE) 2020/2220 che modifica anche in tal caso il Reg. (UE) 1308/2013 – sarà ridotta a 323,883 milioni di euro per il 2021 e 2022.

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente le ulteriori disposizioni nazionali sul tema. 

Per qualsiasi chiarimento sul tema è possibile rivolgersi a Stefano Sequino (sequino.s@confccoperative.it).


[1] L’articolo 62, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1308/2013 è integrato come segue:

«In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021»

[2] L’articolo 62, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1308/2013 è integrato come segue:

«In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori che detengono autorizzazioni a norma dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 non sono oggetto di sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2021 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al secondo comma del presente paragrafo»

[3] L’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) 1308/2013 è modificato come segue:

«Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022»

Tag:

Documenti da scaricare

filoDIRETTO

Comunicati Stampa

Circolari

Doc e Pubblicazioni

Normativa