FEDAGRIPESCA
 

VINO

Vitivinicolo – Mosto di uve concentrato rettificato solido e altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve

Categorie: Circolari, Vino Tags: UVA, OCM, PRATICHE ENOLOGICHE, MOSTO CONCENTRATO, ZUCCHERO, MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO, DESIGNAZIONE

Si informa che il Ministero, con nota n. 2494 del 14 aprile 2014, ha fornito taluni chiarimenti in merito alla produzione, commercializzazione, denominazione e utilizzo del mosto concentrato rettificato solido (MCRs) e di altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione di uve o di succhi d’uva.
Per quanto riguarda il MCRs, la normativa UE ne prevede l’uso in enologia alle stesse condizioni del MCR liquido. In particolare, ai sensi dell’art. 81 del reg. UE n. 1308/2013, il MCR, in forma liquida ed in forma solida, deve essere ottenuto esclusivamente da varietà di uve da vino nonché da mosti o mosti concentrati che, a loro volta, sono stati ottenuti esclusivamente da varietà di uve da vino.

Il MCRs non può essere addizionato di acqua al fine di ottenere un MCR liquido in quanto, così come previsto dall’art. 80 del reg. UE n. 1308/2013, per la produzione e la conservazione del MCR devono essere impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate, che non consentono per il caso di specie l’aggiunta di acqua.

Quanto all’indicazione “zucchero d’uva”, visto il considerando n. 6 del reg. UE n. 144/2013, il suo utilizzo è consentito solo nella presentazione ed etichettatura dell’MCR, così come definito nell’allegato VII, parte II, punto 14, del reg. UE n. 1308/2013.

Ciò detto, nella designazione delle sostanze zuccherine provenienti dall’uva, ma non rispondenti alla definizione dell’MCR, possono essere utilizzate denominazioni descrittive alternative, che consentano la chiara identificazione del prodotto utilizzato senza ingenerare confusione nel consumatore.

Allo stesso tempo, le sostanze zuccherine ottenute dai succhi d’uva concentrati sottoposti al trattamento con resine a scambio ionico ed eventualmente al successivo processo di
cristallizzazione, non possono essere designate con le denominazioni “succo d’uva concentrato deionizzato/rettificato”.

Le sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione di uve o di succhi d’uva non possono essere utilizzate in enologia.

Documenti da scaricare

filoDIRETTO

Comunicati Stampa

Circolari

Doc e Pubblicazioni

Normativa