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Vitivinicolo – Etichettatura ambientale degli imballaggi. Aggiornamento.

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In riferimento alla Circolare prot. 211/SS/ip del 18 gennaio u.s., con la quale sono state fornite preliminari indicazioni rispetto al tema in oggetto, si comunica di seguito lo stato attuale del quadro normativo, ancora in discussione.

Si premette che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha modificato l’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito Codice dell’ambiente), nell’attuale formulazione costituito da due periodi

       i.          Il primo periodo dispone che «tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi».

Si rammenta che il predetto obbligo è stato rinviato dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, cd. DL Milleproroghe, fino al 31 dicembre p.v.

     ii.          Il secondo periodo, invece in vigore, precisa che «i produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione».

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare – come anche confermato dal Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI) ad una specifica istanza formulata dalla scrivente Federazione – che mentre per le disposizioni di cui al primo periodo, come detto applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati ad etichettare tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per fornire una corretta informazione del consumatore finale, gli obblighi di cui al secondo periodo sono chiaramente in capo ai «produttori», definiti all’articolo 218, comma 1, lettera r) del Codice dell’ambiente come «i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio»: fatti salvi eventuali e specifici accordi contrattuali, spetta quindi a tali soggetti indicare sugli imballaggi (primari, secondari e terziari) la codifica alfanumerica prevista dalla decisione 97/129/CE.

Tale distinzione dei ruoli rispetto alla condotta non trova tuttavia corrispondenza nella disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 261, comma 3, del Codice dell’ambiente: infatti, a fronte di un obbligo indicato dal secondo periodo dell’articolo 219, comma 5, inequivocabilmente in capo ai «produttori», come detto intesi come produttori di imballaggi, la norma sanzionatoria è caratterizzata da una formulazione orizzontale, che prevede cioè una sanzione a carico di «chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti omissis...». Trattasi di un’espressione che – benché non citi espressamente il soggetto «utilizzatore» di imballaggi, sebbene anch’esso sia precisamente definito[1] dalla norma – apre potenzialmente, almeno sul piano formale, alla possibilità che anche un soggetto differente dal «produttore» possa essere destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di immissione nel mercato di imballaggi sprovvisti della codifica alfanumerica di cui alla decisione 97/129/CE.

Alla luce dell’attuale condizione di incertezza applicativa della norma, Alleanza delle Cooperative Italiane, unitamente alle altre organizzazioni della filiera vitivinicola, ha chiesto un incontro con la competente Direzione generale del Ministero della Transizione Ecologica.

Durante l’incontro, che si è tenuto in data 29 marzo u.s., sono state manifestate le ragioni per le quali, oltre a prorogare i termini di applicabilità al 31 dicembre 2021 anche per gli obblighi di cui al secondo periodo dell’articolo 219, comma 5, del Codice dell’ambiente, è necessario prevedere un adeguato periodo di smaltimento delle scorte di imballaggi nonché chiarire ruoli e responsabilità rispetto alle disposizioni sanzionatorie stabilite dalla norma. In merito a quest’ultimo tema, Alleanza delle Cooperative Italiane – oltre a rammentare la differenza stabilita dal Codice dell’ambiente tra «produttore» e «utilizzatore» – ha messo in evidenza la distinzione formale sussistente tra «imballaggi»[2] e prodotto «preimballato»[3], precisazione che si ritiene utile rispetto alla configurabilità della sanzione. Ciò considerando che l’articolo 261, comma 3 del Codice dell’ambiente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di immissione nel mercato di «imballaggi» non conformi, non citando quindi il prodotto «preimballato» destinato al consumatore che invece, per definizione stabilita dal legislatore europeo, è costituito dall’unione dell’alimento, nella fattispecie il vino, e dell’imballaggio.

Inoltre, fermo restando l’obbligo in capo al «produttore» di cui alla lettera r) del citato articolo 218, comma 1, occorre considerare quanto stabilito all’articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cioè che «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione omissis...», espressione che si ritiene non configuri una condotta sanzionabile in capo agli «utilizzatori» per i quali la norma, come detto, non proclama alcun precetto.

In ultimo, rispetto all’individuazione delle responsabilità si rammenta che, in caso di importazione di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio, il soggetto «importatore» è equiparato, ai sensi del citato articolo 218, comma 1, lettera r) del Codice dell’ambiente, al «produttore» di imballaggi e come tale assoggettato agli stessi adempimenti stabiliti dall’articolo 219, comma 5.

Si informa inoltre che la Confederazione, anche attraverso il contributo del Servizio Ambiente ed Energia del Dipartimento Politico Sindacale, ha formulato alcune proposte emendative al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. DL Sostegni, finalizzate a modificare – nella stessa direzione delle indicazioni fornite al Ministero della Transizione Ecologica in sede di riunione del 29 marzo u.s. – l’attuale impostazione normativa.

In ogni caso, si rappresenta che la Confederazione intende avviare un tavolo di lavoro con il CONAI per valutare, anche per il futuro, le migliori modalità di attuazione della disciplina in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente ulteriori novità sul tema.

Nel raccomandare la massima diffusione della presente Circolare alle cantine cooperative, per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.

[1] Ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera s), gli «utilizzatori» comprendono «i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni».

[2] L’articolo 218, comma 1, definisce «imballaggio» (lettera a) come «il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo», precisando che «imballaggio per la vendita o imballaggio primario» (lettera b) «imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore».

[3] Il Reg. (UE) 1169/2011 (articolo 2, co. 2, lett. e) definisce il prodotto «preimballato» come «l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio».

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