FEDAGRIPESCA
 

VINO

Vitivinicolo – Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Reg. delegato (UE) 2016/1149 e di esecuzione (UE) 2016/1150

per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Circolare prot. 38017 del 24 maggio 2021.

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Si informa che con la Circolare in oggetto AGEA Coordinamento ha definito le modalità operative per l’attuazione della misura della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti.

Si rappresenta preliminarmente che, limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto è fissato al 15 luglio 2021, con definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto stabilito al 15 febbraio 2022.

Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex-ante su un campione del 5%, i richiedenti

  1. non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di aiuto, prima del 15 settembre dell’anno in cui è presentata la domanda

  2. limitatamente alle domande presentate nella campagna 2021/2022, non potranno provvedere alle operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire, prima del 1° novembre 2021

La Circolare precisa inoltre che le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto mentre il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione; tale periodo è, comunque, fissato in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga al più tardi entro il 15 ottobre 2023.

Relativamente alla domanda di pagamento, il richiedente è tenuto a presentare la domanda secondo lo scadenzario previsto nella domanda iniziale e, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore[1] o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dall’Ente Istruttore. In ogni caso – precisa AGEA Coordinamento – il termine per la conclusione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento finale deve essere compatibile con il termine finale per l’esecuzione dei pagamenti del 15 ottobre 2023.

In ultimo, si precisa che – fatte salve le eventuali deroghe che potranno essere stabilite a livello regionale – la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari mentre la superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

Si rimanda, per ogni approfondimento del caso, all’allegata Circolare prot. 38017 del 24 maggio 2021 nonché alle specifiche determinazioni regionali, precisando che in ogni caso per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino, scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.


[1] La Circolare stabilisce che «(...) la pandemia dovuta a Covid-19 è considerata una causa di forza maggiore/circostanza eccezionale, fintanto che persisterà in Italia lo stato di emergenza, così come affermato anche dalla Commissione Europea nella nota 8 aprile 2020».

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