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Vitivinicolo – DM 28 maggio 2021, n. 249006 recante disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza

epidemiologica da Covid-19.

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Si informa che è stato emanato il decreto ministeriale in oggetto – avente validità decorrente dal 1° gennaio u.s. – con il quale, stante la base giuridica predisposta a livello europeo, sono state stabilite disposizioni derogatorie per alcuni termini previsti dalla normativa nazionale, finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività amministrative e di controllo dei programmi di sostegno.

In particolare, nel rimandare alla dettagliata lettura del decreto ministeriale, che si allega alla presente Circolare, si riportano di seguito le principali novità.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Per la campagna 2021/2022, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 luglio 2021, e il termine per la definizione della graduatoria è fissato al 15 febbraio 2022.

Per le domande presentate nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020, il periodo entro cui realizzare le azioni è individuato da ciascuna Regione, tenuto conto che il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione; tale periodo è comunque fissato in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023.

Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari è consentito apportare modifiche ai progetti approvati. Se le stesse sono di natura strategica è richiesta una convalida da parte dell’Ente istruttore competente.

Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari che non realizzano l’intera operazione non si applicano le penalità previste nel decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1141.

Vendemmia verde

In deroga a quanto disposto, la medesima superficie vitata ammessa all’aiuto nella campagna 2020/2021, può aderire alla misura anche nella campagna 2021/2022: è consentito quindi accedere alla misura anche per la seconda campagna consecutiva.

Per la campagna 2021/2022, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2021, i controlli sono effettuati entro il 15 settembre 2021 e le operazioni di vendemmia verde devono pertanto essere concluse entro il 15 luglio 2021.

Investimenti

Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021, le Regioni consentono ai beneficiari di modificare la durata del progetto da annuale a biennale e da biennale a triennale; tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023.

Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai beneficiari è consentito apportare modifiche ai progetti approvati e, se le stesse sono di natura strategica, è richiesta una convalida da parte dell’Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da AGEA d’intesa con le Regioni.

Norme generali

Se le azioni contenute in un progetto non sono eseguite integralmente a causa di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Reg. (UE) 1306/2013[1] – circostanza da dimostrare in sede di controllo – ma l’obiettivo viene comunque raggiunto, viene erogato un contributo corrispondente alle azioni realizzate.

Al di fuori dei casi di cui al punto precedente, se i controlli dimostrano che l’intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Autorizzazioni impianti viticoli

La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto in scadenza nel 2020 è prorogata al 31 dicembre 2021.

I produttori che entro il 28 febbraio 2021 hanno comunicato di non voler beneficiare di tale proroga non sono oggetto di sanzioni amministrative.

I titolari di diritti di impianto possono richiederne la conversione entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto.

Su domanda del richiedente, un vigneto può essere impiantato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l’autorizzazione solo nel caso in cui la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it

[1] Il Reg. (UE) 1306/2013 prevede che, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

 a) il decesso del beneficiario; b) l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda; d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento; e) un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; f) l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

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