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Vitivinicolo – OCM Investimenti (articolo 50 del Reg. (UE) 1308/2013) e Istruzioni operative AGEA n. 50 del 10 giugno 2021

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Si fa seguito alla Circolare prot. 2232/SS/ip del 1° giugno u.s. con la quale sono state fornite preliminari indicazioni rispetto alle disposizioni derogatorie stabilite, per alcuni termini previsti dalla normativa nazionale, dal DM 28 maggio 2021, n. 249006.

Al riguardo, con specifico riferimento alla misura OCM Investimenti, si informa che AGEA, con Istruzioni operative n. 50 del 10 giugno u.s., ha fornito indicazioni integrative rispetto a quanto già stabilito dal citato decreto ministeriale.

In particolare, nel rimandare alla più dettagliata lettura delle Istruzioni allegate alla presente Circolare, si anticipa che le deroghe e le proroghe riguardano

  1. le istanze di variante;
  2. le modifiche di durata dei tempi di realizzazione dei progetti;
  3. le sanzioni e le penalità ai sensi dell’articolo 2 del Reg. delegato (UE) 2021/374 e dell’articolo 6 del DM 14 febbraio 2017, n. 911.

Si rappresenta che, ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 249006, nella campagna 2020/2021, limitatamente ai progetti ammessi all’aiuto nella campagna 2019/2020 e 2020/2021, potrà essere modificata una sola volta la durata dei tempi di realizzazione del progetto, rispetto a quanto inizialmente richiesto ed ammesso al finanziamento.

Contestualmente, per i progetti la cui durata verrà modificata, se le Regioni e le Province autonome lo prevedono e qualora per il progetto non sia stato erogato alcun contributo in anticipo, il beneficiario potrà richiederne il pagamento sul contributo ammesso all’aiuto ed in base al massimale previsto dalla Regione, entro e non oltre la campagna 2020/2021.

Le modifiche dei tempi di realizzazioni interessano i seguenti progetti e campagne.

Tipologia di progetto

potrà essere modificato

Progetto biennale 2019/2020 ammesso al finanziamento

in progetto triennale

Progetto annuale 2020/2021 ammesso al finanziamento

in progetto biennale

Progetto biennale 2020/2021 ammesso al finanziamento

in progetto triennale


Fatti salvi eventuali termini anticipati eventualmente previsti dalle Regioni e dalle Province autonome, le scadenze per la realizzazione dei progetti e la presentazione delle rispettive domande di pagamento saldo sono disposti inderogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2022 per i progetti biennali 2020/2021 e progetti triennali 2019/2020 e il 15 luglio 2023 per i progetti triennali 2020/2021.

Si precisa inoltre che nell’ambito dei progetti modificati in biennali oppure triennali, se previsto dalle Regioni o dalle Province autonome e se per il progetto non è stato già percepito un pagamento anticipato, è possibile presentare la domanda di pagamento anticipo. In tal senso, il pagamento in anticipo potrà essere liquidato inderogabilmente entro e non oltre l’esercizio finanziario corrente 2021 (campagna 2020/2021) e le domande di pagamento anticipo, corredate di apposita polizza, dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2021.

Relativamente alle sanzioni ed alle penalità, si rappresenta che

  1.  se in sede di controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento saldo il progetto risulta realizzato parzialmente, rispetto a quanto ammesso all’aiuto, ed è dimostrato che non è stato possibile eseguire tutte le azioni a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali[1] verrà corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate
  2. Nel caso in cui non dovessero ricorrere le cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali (v. nota a piè pagina) ma l’esito dei controlli dimostrano che l’obiettivo generale è stato comunque raggiunto, verrà corrisposto il contributo pari alla differenza del contributo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate
  3. Qualora l’importo del contributo versato risultasse essere superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato

Inoltre, relativamente alle domande di pagamento saldo presentate nella campagna in corso 2020/2021, relative ai progetti annuali 2020/2021, biennali 2019/2020 e triennali 2018/2019, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi ricevuti, è prevista una deroga alle penalità di cui all’articolo 6 del DM 14 febbraio 2017, n. 911 che pertanto non trovano applicazione.

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1306/2013 la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi: il decesso del beneficiario, l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda, la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento, un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario, l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

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