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Vitivinicolo – Piano strategico Pac 2023-2027 e aggiornamenti normativi intervenuti a livello nazionale

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Come è noto, il Piano strategico della politica agricola comune (Psp), approvato il 2 dicembre u.s. a livello europeo, ha confermato gli interventi settoriali – inseriti, nella precedente programmazione, nell’ambito del Reg. (UE) 1308/2013 – che riprendono di fatto i regimi di aiuto in scadenza[1].

La programmazione Pac 2023-2027 ha inoltre modificato il sistema dei pagamenti che prevede – oltre al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno per i giovani agricoltori, il ridistributivo complementare ed il sostegno accoppiato al reddito – anche l’applicazione di cinque regimi ecologici, c.d. ecoschemi, che assorbono il 25% delle risorse del Piano strategico, pari a 875,5 milioni di euro e che opereranno in sinergia con gli interventi agro-climatico e ambientali previsti nel secondo pilastro per lo sviluppo rurale.

Al riguardo, si informa che, con recenti decreti ministeriali, sono stati disciplinati – nel quadro del nuovo Piano strategico adottato dall’Italia – gli interventi settoriali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti nonché il sistema dei pagamenti diretti che definiscono, per le prossime annualità, le modalità attuative degli interventi di sostegno.

Nel rimandare alla consultazione dei tre decreti ministeriali – pubblicati sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – si riportano di seguito alcune preliminari considerazioni.

Decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti[2] (il decreto è in corso di registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)

Il decreto disciplina il sistema dei pagamenti diretti concernente, tra l’altro, l’applicazione dei regimi ecologici, c.d. ecoschemi, previsti dalla nuova programmazione Pac 2023-2027, di cui due – ecoschema 2 (inerbimento delle colture arboree) e dell’ecoschema 5 (misure specifiche per gli impollinatori), non cumulabili tra loro – sono di interesse anche per la viticoltura.

In particolare, si rappresenta preliminarmente quanto di seguito.

 

Ecoschema 2 (inerbimento delle colture arboree)

Lo schema prevede il mantenimento – senza ricorrere al diserbo chimico né a lavorazioni del terreno durante tutto l’anno – dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo, di un inerbimento spontaneo o seminato nell’interfila delle colture arboree, ivi compreso il vigneto.

Sono previsti degli impegni annuali da parte dei beneficiari – di seguito riportati – per ricevere un sostegno, sotto forma di pagamento annuale compensativo, pari a 120 €/ettaro.

        i.            IM01: Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell’impegno IM03) nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.

Al riguardo, il DM 23 dicembre 2022, n. 660087 (articolo 18, comma 1) stabilisce che tale copertura debba essere calcolata come il rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel Sipa, cioè il Sistema di identificazione delle parcelle agricole.

      ii.            IM02: Non effettuare il diserbo chimico nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma;

    iii.            IM03: Non effettuare lavorazioni del terreno nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma, durante tutto l’anno. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo;

    iv.            IM04: Durante tutto l’anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

 

Ecoschema 5 (misure specifiche per gli impollinatori)

In riferimento all’ecoschema 5, applicabile anche alle colture arboree, è previsto il mantenimento nell’interfila di una copertura dedicata – anche in questo caso su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno, calcolata come per l’ecoschema 2 – con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) che, oltre ai vantaggi connessi all’inerbimento (meno erosione e perdita di nutrienti, in particolare azoto, e più infiltrazione di acqua, con un impatto diretto anche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici), contribuisce alla salvaguardia della biodiversità attraverso la diffusione di colture di interesse apistico.

Si riportano di seguito gli impegni che i beneficiari devono garantire per ottenere il sostegno che, sotto forma di pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, è pari a 250 euro/ettaro.

        i.            IM101: Nelle coltivazioni arboree, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, mantenimento nell’anno di impegno, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate nell’interfila o, per le colture non in filare, all’esterno della proiezione verticale della chioma. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.

Sul punto il DM 23 dicembre 2022, n. 660087 (articolo 21, comma 1) stabilisce che le colture di interesse apistico – indicate all’allegato IX del decreto – devono essere presenti in miscugli e che il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l’arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

      ii.            IM102: Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;

    iii.            IM103: Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;

    iv.            IM104: Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; durante il resto dell’anno applicare le tecniche della difesa integrata;

Per entrambi gli Eco-schemi il Piano strategico considera, rispetto al mantenimento degli impegni, le disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti, come è il caso della lotta obbligatoria allo Scaphoideus titanus, vettore della flavescenza dorata: si tratta di una formula che apre di fatto al riconoscimento di specifiche deroghe in fase di controllo, come confermato dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087: al riguardo le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere, ai fini dell’applicazione delle deroghe in fase di controllo, le specifiche disposizioni ad AGEA Coordinamento.

 

Decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 recante le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti[3]

Il decreto stabilisce che, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Possono beneficiare dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

        i.            La produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

      ii.            La produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;

    iii.            L’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

    iv.            La produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

La domanda di aiuto deve essere presentata all’Organismo pagatore (OP) competente per territorio entro il 30 marzo di ciascun anno (non più entro il 15 febbraio), fermo restando che per l’annualità 2023/2024 è stato fissato il termine del 31 luglio 2023.

Il contributo Ue potrà essere erogato nel limite massimo del 40% delle spese effettivamente sostenute e verificabili tramite fatture e altri documenti contabili, tenendo conto delle seguenti circostante, nelle quali il contributo  

        i.            Può arrivare al 50% nelle Regioni classificate meno sviluppate;

      ii.            È ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro;

    iii.            Può raggiungere 25% delle spese effettivamente sostenute per le imprese indicate al punto ii) operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza;

    iv.            È limitato al 19% qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto, per un importo che non può superare l’80% del contributo Ue. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo.

Si rappresenta inoltre che, al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento, ogni Regione e Provincia autonoma ha indicato – in particolare all’allegato 1 del decreto ministeriale – gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo.

Le stesse Regioni e Province autonome potranno definire ulteriori determinazioni nei propri bandi regionali o provinciali a seconda dei casi, in particolare per:

        i.            Definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;

      ii.            Limitare la percentuale di contributo erogabile;

    iii.            Prevedere la concessione dell’anticipo e fissare la relativa percentuale;

    iv.            Individuare i beneficiari dell’aiuto;

      v.            Escludere/limitare alcuni prodotti oggetto dell’investimento;

    vi.            Ammettere modifiche ai progetti approvati;

  vii.            Definire, a seconda dei casi, la durata annuale o biennale dei progetti;

viii.            Individuare ulteriori criteri di priorità[4], in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico. Tali criteri afferiscono agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, alla efficienza energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista ambientale nonché alla dimensione sociale.

 

Decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) 1308/2013, dei Reg. delegati (UE) 2016/1149 e di esecuzione (UE) 2016/1150 per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti[5]

Il decreto definisce, a decorrere dalla campagna 2023/2024, le modalità attuative della misura relativa alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti, tenendo conto di quanto previsto dal nuovo Piano strategico adottato dall’Italia a seguito della riforma della Politica agricola comune.

Possono accedere all’aiuto le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro i quali detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

        i.            La riconversione varietale, che consiste:

a)      Nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

b)      Nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

      ii.            La ristrutturazione, che consiste:

a)      Nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b)      Nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

La domanda di aiuto deve essere presentata all’Organismo pagatore (OP) competente per territorio entro il 28 febbraio di ciascun anno (non più entro il 30 giugno), fermo restando che per l’annualità 2023/2024 è stato fissato il termine del 31 marzo 2023. Inoltre, entro il 30 luglio di ciascun anno dovrà essere definita la graduatoria di finanziabilità, termine che per il 2023 è posticipato al 31 ottobre.

Il contributo Ue potrà essere erogato mediante

        i.            Compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione dell’intervento, fino al 100% della perdita, fermo restando che non può superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/ettaro.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto.

      ii.            Contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate a livello nazionale. Per le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica è facoltà del produttore richiedere di erogare il contributo sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Per l’annualità 2023/24 il contributo viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ettaro (elevabile a 22.000 €/ettaro o a 24.500 €/ettaro nelle Regioni classificate come meno sviluppate, esclusivamente per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica).

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto per un importo che non può superare l’80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo il collaudo e in ogni caso l’erogazione dell’anticipo è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore.

Una novità riguarda i vigneti storici ed eroici, definiti dal DM 30 giugno 2020, n. 6899, ai quali è riservata una quota pari al 20% del plafond annualmente assegnato dalla Regione o Provincia autonoma alla misura, fondi che, qualora non impegnati, dovranno essere nuovamente conteggiati nel budget complessivo.

 Ai fini della riconversione varietale, ristrutturazione e – attività a cui è assegnata ogni anno una percentuale massima del 15% dei fondi impegnati a livello regionale – reimpianto per motivi fitosanitari sarà possibile utilizzare, oltre alle viti appartenenti alle varietà riconosciute idonee alla coltivazione, anche quelle classificate come varietà in osservazione, comprese quindi le varietà resistenti/tolleranti ottenute da incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis che il Reg. (UE) 2117/2021 ha ammesso anche per la produzione di vini Dop.

Si confida nella massima diffusione della presente Circolare alle cantine cooperative associate.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] Interventi settoriali del piano strategico Pac 2023-2027 (5.2 Piano strategico nazionale Pac 2023-2027)

Intervento

Dotazione finanziaria 2023 (€)

Totale

2023-2027 (€)

Percentuale di sostegno

Ristrutturazione e riconversione vigneti

111.883.000 (*)

625.915.000

Il contributo comunitario è erogato nel limite massimo del 50% delle spese sostenute. Tale percentuale è fissata al 75% delle spese sostenute dalle imprese operanti sul territorio ubicato in Regioni meno sviluppate

Investimenti

60.000.000 (**)

388.000.000

Il contributo comunitario è erogato nel limite massimo del 40% delle spese sostenute. Ai fini del pagamento vengono verificate le fatture ed altri documenti contabili.

(Vedi le circostanze particolari indicate nel testo della presente Circolare)

Vendemmia verde

5.000.000

25.000.000

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo nel limite massimo del 50% della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione

Sottoprodotti

20.000.000

100.000.000

L’importo dell’aiuto è corrisposto al distillatore per l’alcool grezzo ottenuto, da utilizzare esclusivamente a fini industriali o energetici, avente un grado alcolico di almeno 92°vol

Promozione paesi terzi

60.000.000 (***)

380.000.000

Il contributo è erogato nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e ai fini del pagamento vengono verificate le fatture ed altri documenti contabili

 (*) 127.383.000 euro per il 2024 poi 128.883.000 euro fino al 2027

(**) 73.000.000 euro per il 2024 poi 85.000.000 euro fino al 2027

(***) 65.000.000 per il 2024 poi 85.000.000 euro fino al 2027

[4] L’allegato III al decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 riporta i seguenti indicatori di priorità:

1.         Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149);

2.         Produzioni biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012, ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del DM 16 marzo 2022, n. 124900;

3.         Produzioni vitivinicole Dop e Igp;

4.         Titolare o legale rappresentante con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda;

5.         Appartenenza a forme aggregative di filiera;

6.         Esercizio delle seguenti attività

a)         La produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione

b)        La produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione

7.         Imprese localizzate in zone particolari (“Zone svantaggiate” ai sensi dell’articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata, eccetera);

8.         Nuovo beneficiario: soggetto che non ha ricevuto contributi per l’intervento investimenti a decorrere dalla programmazione 2019/2023;

9.         Benessere del lavoratore: aziende dotate di certificazione ai sensi del decreto ministeriale 16 marzo 2022, n. 124900 o che presentino una relazione redatta da un soggetto abilitato attestante la presenza, nell’azienda, di dotazioni, attività formativa o servizi atti a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti (ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale, organizzazione di audit volontari periodici Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 con interviste ai lavoratori da parte di terze parti, formazione dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro, presenza di un medico aziendale o manager aziendale sicurezza; presenza di un sistema di comunicazione per suggerire miglioramenti; sorveglianza sanitaria periodica; sistema di segnalazione anonima di situazioni di disagio, di molestie e sistema di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale; organizzazione di incontri periodici con rappresentanti dei lavoratori sui temi ambientali, sociali ed economici, orario flessibile e smart-working, per motivi familiari, servizio di ristorazione interno, eccetera).

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