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Vitivinicolo – Richiesta utilizzo riferimento nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato alla Dop o Igp.

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Si informa che sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stati pubblicati[1] i criteri per l’utilizzo – ai sensi dell’articolo 44, commi 9[2] e 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino – del riferimento ad un nome protetto Dop o Igp nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che i criteri formulati dal Ministero hanno l’obiettivo di evitare – anche mediante l’impiego di adeguate dimensioni dei caratteri e modalità di etichettatura – che l’indicazione degli ingredienti Dop o Igp non induca in errore il consumatore e che in tale circostanza nell’etichettatura; tra gli altri chiarimenti, inoltre, è stato specificato che nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato non può essere impiegato il simbolo comunitario né il logo della denominazione tutelata.

È inoltre indicata la necessità di garantire, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il controllo da parte di un organismo autorizzato ai sensi dell’articolo 64 del Testo unico del vino nonché la sottoscrizione, da parte dell’utilizzatore, di specifici impegni in termini di corretta e adeguata gestione della tracciabilità.

Per i contenuti di dettaglio si rimanda alla consultazione della richiamata documentazione e si confida nella massima diffusione della presente Circolare alle cooperative associate.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.


[2] L’articolo 44, comma 9, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 stabilisce che «È consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero».

L’articolo 44, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 prevede inoltre che «non è necessaria l’autorizzazione di cui al comma 9 nei seguenti casi:

a)       Qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b)       Qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:

1)       Nell’etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n.  110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della presente legge;

2)       Esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme».

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