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Vitivinicolo – Regolamento delegato recante norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli.

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In riferimento alle novità introdotte dal Reg. (UE) 2117/2021 riguardo ai nuovi requisiti di etichettatura, si informa che la Commissione europea ha adottato l’atto delegato che, modificando il Reg. (UE) 2019/33, andrà a stabilire con un maggior livello di dettaglio le regole e gli adempimenti in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Allo stato attuale, il regolamento è in una fase di esame da parte dei co-legislatori – Parlamento e Consiglio europeo – che dispongono di due mesi di tempo per la valutazione, al termine dei quali, in assenza di obiezioni, si procederà all’iter di applicazione.

In riferimento all’attuale impostazione del regolamento delegato[1], sono fornite indicazioni rispetto alle modalità di applicazione delle nuove regole di etichettatura, come di seguito riportato.

a)      Il termine “uve” può essere utilizzato nell’elenco degli ingredienti per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli;

b)      Il termine “mosto di uve concentrato” può essere indicato tra gli ingredienti per sostituire l'indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli;

c)      Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che – precisa l’articolato – sono simili o reciprocamente sostituibili, possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l'espressione “contiene (…) e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale;

d)      L'indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio”, nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall'indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”;

e)      L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all'allegato II del Reg. delegato (UE) 2019/934;

f)       Le categorie di composti enologici che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti figurano nell'allegato I, parte A, tabella 2, del Reg. delegato (UE) 2019/934;

g)      Fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2019/33, i termini da utilizzare per indicare nell’elenco degli ingredienti i composti enologici che provocano allergie o intolleranze sono quelli che figurano nell’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del Reg. delegato (UE) 2019/934. Si precisa che l’articolo 41, paragrafo 1, sopra indicato rimanda all’allegato I, parte A, del Reg. (UE) 2019/33 l’indicazione delle sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze. In particolare, esse sono

o   Per i solfiti: «solfiti» o «anidride solforosa»;

o   Per le uova e i prodotti a base di uova: «uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»;

o   Per il latte e i prodotti a base di latte: «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte».

Per quanto concerne quanto non specificato nell’ambito del regolamento delegato, occorre considerare le disposizioni fornite dal Reg. (UE) 1308/2013 (articolo 118) in relazione all’applicabilità delle norme orizzontali: in particolare, in assenza di una specifica indicazione nella normativa settoriale, devono essere applicate le norme generali di etichettatura e presentazione di cui al Reg. (UE) 1169/2011, che peraltro riporta, oltre alle definizioni, alcuni criteri di carattere generale che occorre quindi considerare ai fini della predisposizione della nuova etichettatura dei vini.

In particolare, si riepilogano di seguito i principali punti della normativa generale che, anche nel caso di specie, devono trovare applicazione.

a)      Le indicazioni obbligatorie, comprese quindi l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale

o   devono comparire nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie (“senza la necessità di girare il recipiente”);

o   devono avere dimensioni dei caratteri uguale o superiore a 1,2 millimetri, come per le altre indicazioni obbligatorie.

(articolo 40, paragrafi 1 e 3, Reg. delegato (UE) 2019/33)

 

b)      In deroga a quanto indicato alla precedente lett. a) del precedente punto, le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, l’indicazione dell’importatore e il numero di lotto possono figurare fuori dallo stesso campo visivo.

(articolo 40, paragrafo 2, Reg. delegato (UE) 2019/33)

 

c)      L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti».

L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella produzione dell’alimento.

Gli ingredienti che costituiscono < 2% del prodotto finito possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.

(articolo 18, paragrafo 1, Reg. (UE) 1169/2011

allegato VII, parte A, punto 6), Reg. (UE) 1169/2011)

 

d)      Oltre agli additivi, è obbligatorio inserire nell’elenco degli ingredienti anche i coadiuvanti tecnologici che possono provocare allergie o intolleranze utilizzati nella fabbricazione del prodotto e ancora presente nel prodotto finale, anche in forma modificata.

(articolo 9, lett. c), Reg. (UE) 1169/2011)

 

e)      Possibilità per indicare le sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze possono essere indicate in etichetta come segue.

o   figurano nell’elenco degli ingredienti e la denominazione è posta in evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

o   In mancanza di un elenco degli ingredienti nell’etichetta fisica per utilizzo di QR-code, le indicazioni devono essere indicate in etichetta mediante l’apposizione del termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto che può provocare allergie o intolleranze, secondo lo stesso metodo oggi già utilizzato.

(articolo 21, paragrafo 1, Reg. (UE) 1169/2011)

 

f)       Gli additivi e gli enzimi alimentari che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici possono non essere indicati nell’elenco degli ingredienti.

(articolo 20, lett. b), punto ii, Reg. (UE) 1169/2011)

 

g)      Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di (…)» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

(articolo 34, paragrafo 5, Reg. (UE) 1169/2011)

 

h)      I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

o   dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante

o   del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure

o   del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati

(articolo 31, paragrafo 5, Reg. (UE) 1169/2011)

 

i)       Il valore energetico e le quantità delle altre sostanze nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml

(articolo 32, paragrafo 2, Reg. (UE) 1169/2011)

 

j)       Oltre all’indicazione sopra riportata per 100 g o per 100 ml, è possibile esprimere i valori anche per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio

(articolo 33, paragrafo 1, Reg. (UE) 1169/2011)

 

Considerando l’importanza del tema e degli effetti che le novità in materia d’etichettatura avranno sull’operatività e sull’organizzazione delle imprese, il giorno 10 luglio p.v., alle ore 11.00, si terrà – in chiave Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare ed esclusivamente in modalità online – un webinar di approfondimento riservato alle cooperative associate.

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.


 

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