Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L163/6 del 29 giugno 2023[1], il regolamento di esecuzione in oggetto, riportante alcune deroghe, applicabili per l’esercizio finanziario 2023, finalizzate a fronteggiare l’attuale situazione di squilibrio nel mercato vitivinicolo.
In particolare,
a) gli Stati membri, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150[2], possono introdurre, ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio 2023, ma non oltre il 15 ottobre 2023, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
b) Tenendo conto delle deroghe introdotte, sempre per l’esercizio 2023, dal Reg. delegato (UE) 2023/1225 (v. Circolare Fedagripesca prot. n. 2402/SS/is del 27 giugno u.s.), che intervengono, tra l’altro, nell’applicazione della misura di vendemmia verde[3], il regolamento in oggetto stabilisce che gli Stati membri possono
o fissare il termine di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio;
o stabilire, entro il 15 luglio, un termine, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde, per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde, i cui controlli devono essere effettuati entro il 15 settembre 2023 e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di raccolta (fase M di Baggiolini, fase BBCH 89) nella zona considerata.
Tenendo conto dell’importanza delle misure oggetto del regolamento e degli effetti che tali interventi potrebbero potenzialmente avere per il settore, eventuali novità saranno tempestivamente comunicate.
Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.
[2] L’articolo 2 (Modifiche dei programmi di sostegno) del Reg. di esecuzione (UE) 2016/1150 stabilisce che
«1. Le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate non più di due volte per esercizio finanziario, rispettivamente, entro il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.
Tuttavia, tali termini non si applicano nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione o a un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, o ad altre circostanze eccezionali.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono indicate nel programma di sostegno che è presentato alla Commissione utilizzando il modello che figura nell’allegato I e comprendono:
a) i motivi delle modifiche proposte;
b) una versione aggiornata della tabella finanziaria, redatta secondo il modello di cui all'allegato II, quando le modifiche del programma di sostegno comportano una revisione della dotazione finanziaria».
[3] Il Reg. delegato (UE) 2023/1225 del 22 giugno consente, limitatamente all’annualità 2023
a) una distruzione dei grappoli anche su una parte dei vigneti aziendali, a condizione tuttavia che tale intervento sia applicato su intere particelle vitate;
b) eseguire la pratica della vendemmia verde per due o più anni consecutivi.