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Vitivinicolo –Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti d’uva. Campagna vitivinicola 2022/2023. ./.

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Si informa che è stata pubblicata la Circolare AGEA prot. n. 0058643 del 27 luglio u.s. con la quale sono comunicate le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni in oggetto.

Come è noto, tenendo conto dei casi di deroga[1] previsti dalla vigente disciplina, i detentori di vini e/o mosti sono tenuti a dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio, con la precisazione che i quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio devono essere dichiarati dal destinatario.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre[2] il 10 settembre di ciascun anno solare, termine che per l’anno in corso è prorogato al giorno lunedì 11 settembre quale primo giorno lavorativo utile[3].

Per quanto concerne le modalità di presentazione, è confermata – oltre alle ordinarie modalità di compilazione – la possibilità di utilizzare direttamente i dati presenti nel registro telematico di cantina per le imprese che abbiamo proceduto alla chiusura telematica del registro stesso, con la precauzione, in tal caso, di dover effettuare una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice ICQRF[4].

Nel rimandare alla lettura della Circolare allegata, si riportano di seguito alcune precisazioni che si ritengono particolarmente utili ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione di giacenza.

a)      Le quantità riferite ai vini presi in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini Dop vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini Dop medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo;

b)      Nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i vini, con o senza Igp, devono essere indicate anche le quantità di vini Dop che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto;

c)      I vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in conto imbottigliamento, od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima;

d)      Nel caso di depositi all’ingrosso di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nel caso in cui tali vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi;

e)      I vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di magazzino all’ingrosso – da non confondersi con quella di deposito all’ingrosso[5] di cui al precedente comma – devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.

f)       Deve essere presentata una dichiarazione per ciascun Comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le imprese che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata – come sopra accennato – una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso Comune. A tal proposito si specifica che, qualora l’operatore possegga nell’ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione  tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio. Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un’altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di Comune.

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] Sono esonerati dall’obbligo della presentazione:

1.        I consumatori privati;

2.        I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di c.d. “piccoli quantitativi”, cioè i quantitativi

a)        di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri;

b)       di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

3.        I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

[2] La Circolare specifica che le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni di cui all’articolo 48 del Reg. delegato (UE) 2018/273 e all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d) del Reg. (UE) 1306/2013.

Fatta salva la possibilità, in taluni casi, di poter ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 2, del Reg. (UE) 2018/273, si applicano le sanzioni pecuniarie nazionali previste dall’articolo 78, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino.

[3] La Circolare specifica infatti che il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale.

[4] Si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico Comune.

[5] La Circolare AGEA riprende le definizioni indicate dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293, come di seguito riportato. 

a)        Stabilimento: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono trasformati e manipolati per l’esercizio  dell’attività professionale o ai fini commerciali;

b)       Deposito: il luogo in cui i prodotti vitivinicoli sono detenuti, senza che gli stessi prodotti siano sottoposti ad alcuna trasformazione o manipolazione.

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