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Vitivinicolo – Reg. di esecuzione (UE) 2023/1619 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei Reg. (UE) 1308/2013 e Reg. (UE) 2021/2117.

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Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 199/100 del 9 agosto u.s. il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1619[1] che, a seguito dell’eccezionalità dei gravi eventi meteorologici avversi che hanno caratterizzato la primavera 2023 e delle difficoltà impreviste, interviene ponendo specifiche deroghe al Reg. (UE) 1308/2013 relativamente alle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto nonché alla norma transitoria di cui al Reg. (UE) 2021/2117.

In particolare, per quanto riguarda il settore vitivinicolo,

1.      Nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023, le autorizzazioni per gli impianti concesse ed in scadenza nel corso del 2023 sono prorogate di 12 mesi a decorrere dall’attuale data di scadenza;

2.      I viticoltori in possesso di autorizzazioni per l’impianto in scadenza nel 2023 che dovrebbero essere utilizzate nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2023 non sono passibili delle sanzioni amministrative, a condizione che comunichino alle autorità competenti, entro il 31 dicembre 2023, che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga di cui al punto precedente;

3.      Nei casi in cui le superfici di nuovo impianto siano state gravemente colpite dagli eventi meteorologici, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino alla fine del quinto anno dalla data di impianto, fermo restando che, qualora non sia stata effettuata l’estirpazione entro la fine del periodo di proroga, è prevista l’applicazione della disciplina relativa agli impianti non autorizzati di cui all’articolo 71 del Reg. (UE) 1308/2013;

4.      In deroga all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117[2], continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui al Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate nell’ambito della misura di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che:

a)      entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 3% (anziché il 30%) del totale delle spese pianificate;

b)      le operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1619 stabilisce inoltre che dovrà essere cura degli Stati membri provvedere all’applicazione della deroga soltanto ai viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023.

Si rappresenta, in ultimo, che è in corso di adozione il decreto ministeriale di modifica del DM 19 dicembre 2022, n. 649010 in materia di autorizzazioni per gli impianti ed i reimpianti viticoli, il cui schema dovrà essere inviato alla Conferenza Stato Regioni ai fini dell’acquisizione dell’intesa.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.

 



[2] L’articolo 5 (Disposizioni transitorie) del Reg. (UE) 2117/2021 stabilisce, al paragrafo 7, che “I programmi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi fino al 15 ottobre 2023. Gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda:

a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2023 nell'ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;

b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025”.

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