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Vitivinicolo – Ordinanza 22 giugno 2023 recante le misure fitosanitarie d’emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence doree phytoplasma

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Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023 è stata pubblicata[1] l’Ordinanza in oggetto, provvedimento che il Servizio fitosanitario centrale, organo operante nell’ambito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha emanato tenendo conto degli esiti delle indagini condotte sul territorio  nazionale dai Servizi fitosanitari regionali e dell’intensa recrudescenza dell’organismo nocivo Grapevine flavescence doree phytoplasma, agente della flavescenza dorata della vite, registrata a partire dall’annata 2020.

In particolare, l’obiettivo dell’Ordinanza è quello di dare attuazione alle misure fitosanitarie d’emergenza, approvate dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, riunitosi il 23 maggio u.s.

Ciò premesso, nel rimandare alla lettura dell’atto ministeriale, si riportano di seguito alcune disposizioni che si ritengono di particolare rilievo.

        i.            I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad effettuare, sul territorio di propria competenza e nel periodo dell’anno più idoneo alla rilevazione della malattia, indagini annuali, per accertare la presenza dell’organismo nocivo specificato e del suo vettore, dando comunicazione dei risultati al Servizio fitosanitario centrale (articolo 3);

      ii.            Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell’organismo nocivo, in aree notoriamente indenni, è tenuto ad informare immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio che, a seguito di conferma della presenza, dovrà adottare le idonee misure fitosanitarie per prevenire il rischio di diffusione dell’organismo (articolo 4);

    iii.            Dopo la conferma della presenza dell’organismo nocivo in zona notoriamente indenne, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio è tenuto all’istituzione di una o più aree delimitate in cui adottare le misure fitosanitarie ai fini dell’eradicazione (v. punto sottostante), costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto (articolo 5);

    iv.            Nelle aree delimitate devono essere applicate le seguenti misure fitosanitarie (articolo 6):

a)      monitoraggio rinforzato della malattia e del vettore;

b)      estirpazione tempestiva e distruzione dei ceppi di vite sintomatiche, operazione in capo al proprietario e/o conduttore del fondo o, in alternativa, le piante sintomatiche devono essere capitozzate, eliminando eventuali ricacci fino al momento dell’estirpazione del ceppo, che dovrà avvenire entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo. Qualora il numero delle viti sintomatiche per appezzamento di vite superi il 20% delle piante vive presenti, l’intero appezzamento di vite o parte di esso deve essere estirpato;

c)      trattamenti fitosanitari con i prodotti autorizzati e secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale, operazione che risulta in capo al proprietario e/o conduttore del fondo che sono tenuti all’annotazione nel registro trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

d)      azioni di informazione, divulgazione e trasferimento delle conoscenze, a cura dei Servizi fitosanitari regionali, finalizzate a sensibilizzare e informare gli operatori professionali, i cittadini e l’opinione pubblica.

      v.            Per i trasgressori rispetto alle indicazioni contenute nell’Ordinanza fitosanitaria sono previste specifiche sanzioni nonché, in caso di inadempienza alle misure obbligatorie, può essere disposta la sospensione dell’erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all’adempimento delle prescrizioni nonché limitazioni alla potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate, anche in tal caso fino all’adempimento delle prescrizioni.

Si rappresenta, in ultimo, che con decreto ministeriale 7 giugno 2023, n. 292676 è stato abrogato il DM 31 maggio 2000, n. 32442 recante le misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite, in quanto – così è indicato nelle premesse – non più idoneo al contrasto dell’attuale emergenza fitosanitaria né in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo e nazionale. Al riguardo, considerando quanto sopra nonché i prossimi risultati delle attività di monitoraggio territoriale utili per accertare la presenza del patogeno e del vettore, si ritiene necessario consultare regolarmente il sito e/o, se del caso, contattare i Servizi fitosanitari regionali territorialmente competenti per verificare la presenza di aggiornamenti e di eventuali integrazioni normative.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.

Cordiali saluti. 

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