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Vitivinicolo – Reg. delegato (UE) 2023/1606 che modifica il Reg. delegato (UE) 2019/33.

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Con precedenti Circolari sono state comunicate alcune novità introdotte dall’atto delegato, di modifica del Reg. (UE) 2019/33, con il quale la Commissione europea ha introdotto la disciplina in materia di elenco degli ingredienti.

Come noto, tenendo conto della prosecuzione dell’iter di applicazione della norma europea, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L198/6 dell’8 agosto u.s. il Reg. delegato (UE) 2023/1606[1], in vigore dal 29 agosto u.s., con l’eccezione dell’articolo 1, punto 12 (indicazioni obbligatorie che possono figurare fuori del campo visivo), punto 14 (elenco degli ingredienti) e dell’articolo 2 (modifica dell’allegato VII, parte III, punto C, del Reg. delegato (UE) 2018/273 relativamente ai prodotti importati), che saranno invece applicabili a decorrere dall’8 dicembre 2023.

Al riguardo, il già menzionato Reg. delegato (UE) 2023/1606, oltre a disciplinare l’indicazione dell’elenco degli ingredienti in etichetta (v. Circolari prot. 2328/SS/is del 22 giugno u.s. e Prot. n. 2785/SS/aa del 3 agosto u.s.), ha introdotto ulteriori novità. In particolare, ferme restando talune modifiche formali derivanti dal processo di adeguamento del Reg. (UE) 1308/2013 ad opera del Reg. (UE) 2117/2021, si riportano di seguito le modifiche e le integrazioni di maggiore rilevanza per le cooperative associate.

Indicazioni obbligatorie che possono figurare fuori dal campo visivo (art. 40(2) Reg. (UE) 2019/33)

Ferma restando la necessità di dover garantire una lettura simultanea delle informazioni d’etichettatura obbligatorie[2], alcune indicazioni possono figurare fuori dal campo visivo e, in particolare:

a)      Le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lett. c), del Reg. (UE) 1169/2011, se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica;

b)      L’indicazione dell’importatore;

c)      Il riferimento del lotto;

d)      Il termine minimo di conservazione.

Per quanto riguarda il termine minimo di conservazione, il Reg. (UE) 2021/2117 ha introdotto, per tutti i prodotti vitivinicoli sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10% vol., l’obbligo di indicare in etichetta tale informazione. Si tratta tuttavia, in coerenza con le prescrizioni di cui al Reg. (UE) 1169/2011, di un’informazione che, qualora presente sul recipiente, non deve necessariamente figurare nello stesso campo visivo in cui figurano le altre indicazioni obbligatorie.

Eliminazione dell’obbligo di lamina per i vini spumanti (art. 57(1) Reg. (UE) 2019/33).

Il Reg. (UE) 2023/1606 aggiunge, all’articolo 57, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2019/33, un terzo comma che stabilisce, in deroga al primo comma, lett. a)[3] che “i produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina”. In particolare, il Considerando 18) del regolamento, motivando una tale modifica, precisa che “i produttori e gli imbottigliatori dovrebbero essere autorizzati a fare a meno della lamina per motivi operativi quali risparmi sui costi, la prevenzione dei rifiuti o il miglioramento della commercializzazione, a condizione che sia garantito che l’apertura o la manipolazione involontarie del fermaglio non comportino rischi per la sicurezza del prodotto”. In ogni caso gli Stati membri – come indicato nella nuova formulazione dell’articolo 58, paragrafo 1 – hanno la facoltà di rendere obbligatoria tale informazione oppure riservarla ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp.

Modifica del Reg. delegato (UE) 2018/273 (allegato VII, parte III, punto C Reg. (UE) 2018/273).

L’obiettivo della modifica è quello di garantire che i vini importati siano etichettati conformemente alle norme dell’Unione europea. Per tale motivo, il Reg. delegato (UE) 2023/1606 ha modificato le prescrizioni per il documento VI-1 e gli estratti VI-2 di cui all’allegato VII del Reg. (UE) 2018/273 per includere l’elenco degli ingredienti nella descrizione del prodotto importato.

Al riguardo, si precisa che il Considerando (20) del Regolamento – che motiva le ragioni delle modifiche al Reg. delegato (UE) 2018/273 – specifica, nel primo periodo, che l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale costituiscono parte integrante della descrizione del prodotto nei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e che tali indicazioni “si applicano sia al vino trasportato sfuso sia ai prodotti vitivinicoli imballati ed etichettati”. Si ritiene di dover precisare tuttavia che tale annotazione non trova poi riscontro nell’articolato ma unicamente nei Considerando che – come indicato nella Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea – hanno lo scopo di motivare “in modo conciso le norme essenziali dell’articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato” e, continua la Guida (punto 10) – “non contengono enunciati di carattere normativo[4] o dichiarazioni di natura politica”.

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[2]  La norma europea stabilisce che le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del Reg. (UE) 1308/2013 devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente “senza dover girare il recipiente”, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

[3] La regola generale dispone che “I vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico prodotti all'interno dell'Unione sono commercializzati o esportati in bottiglie di vetro per vino spumante munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:

a)       per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altri materiali ammessi ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;

b)       omissis…”

 

[4] Tale orientamento è stato ripreso dalla Cass. sez. V, Ord. 7 marzo 2022, n. 7280, che, in tema di interpretazione delle fonti del diritto unionale, precisa che i “Considerando” riportati in un Regolamento (UE), come chiarito dalla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell’intervento normativo e ne integrano la “concisa motivazione”, ma non contengono enunciati di carattere normativo (massima ufficiale Ced Cass. Rv. 664097 – 01). Ciò in coerenza con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia che ha precisato che i “Considerando” non possono contenere disposizioni normative (“the preamble to a Community act has no binding legal force and cannot be relied on as a ground for derogating from the actual provisions of the act in question”) (CGUE, 19 novembre 1998, C-162/97, Nilsson).

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