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Vitivinicolo – Modalità di calcolo del sostegno per le misure del PNS vitivinicolo per l’anno 2023 ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2023.

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Facendo seguito alla Circolare prot. n. 2402/SS/is del 27 giugno u.s., si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del 14 settembre u.s.[1], il decreto ministeriale 11 agosto 2023 che, dando applicazione all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, del Reg. delegato (UE) 2023/1225 stabilisce le modalità di calcolo del sostegno per le misure del PNS vitivinicolo per l’anno 2023.

Si premette che il regolamento delegato, oltre a riportare una serie di misure eccezionali, applicabili per l’esercizio finanziario 2023, finalizzate a fronteggiare la situazione di difficoltà del mercato, ha introdotto, in deroga a quanto previsto all’articolo 54 del Reg. (UE) 2016/1149, le modalità di calcolo del sostegno, rispettivamente in caso di modifica dell’operazione comunicata ed approvata   e di non completa realizzazione della stessa sulla totalità della superficie ammessa a contributo.

Ciò premesso, il decreto in oggetto modifica quindi i decreti ministeriali 14 febbraio 2017, n. 911 e 3 marzo 2017, n. 1411, relativi rispettivamente alla misura Investimenti e della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, con particolare riferimento alla disposizione – contenuta in entrambi i decreti – che prevede il pagamento del contributo solo previa realizzazione dell’intera operazione approvata. In particolare

        i.            per la misura Investimenti, il nuovo comma 5-bis introdotto all’articolo 5 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 stabilisce che «limitatamente  alle operazioni la cui attuazione è iniziata a decorrere dal 16 ottobre 2022 se la modifica dell'operazione già  approvata è stata comunicata all’autorità competente e da questa  approvata, il sostegno e  versato per le singole azioni completamente realizzate e sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, in loco»;

      ii.            per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il nuovo comma 7 introdotto all’articolo 10 del decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 dispone che «limitatamente alle operazioni la cui attuazione è iniziata a decorrere dal 16 ottobre 2022 durante  l'esercizio finanziario 2023 per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2023, il sostegno è versato sulla base della superficie determinata dai controlli in loco quando l’operazione non è stata realizzata sulla totalità della superficie ammessa a contributo ed al beneficiario non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 (ndr. Recuperi e penalità) del presente articolo».

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] Il decreto ministeriale è scaricabile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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