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Vitivinicolo – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2023/2024. Istruzioni applicative per la presentazione e la compilazione delle dich

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Si comunica che con Circolare prot. 70934 del 27 settembre u.s., AGEA Coordinamento ha reso note le istruzioni applicative utili per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2023/2024.

Si rappresentano di seguito i principali adempimenti ed i termini indicati dal decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701 che stabilisce le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. delegato (UE) 2018/273 e del Reg. di esecuzione (UE) 2018/274 in materia di dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

Si premette che, sulla base del quadro normativo europeo, i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino, sono tenuti a dichiarare ogni anno, fatte salve le deroghe previste, i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

        i.            Dichiarazione di vendemmia e rivendicazione delle produzioni Dop e Igp

Fermi restando gli operatori tenuti a presentare la dichiarazione – ivi comprese, come è noto, le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina – si rammenta che

o   I conduttori dei vigneti, avvalendosi della modulistica della dichiarazione di vendemmia, effettuano la contestuale rivendicazione delle uve destinate a dare vini Dop e Igp;

o   La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero;

o   Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la vendita su pianta delle uve.

o   Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, tenuti comunque alla compilazione del quadro F2.

      ii.            Dichiarazione di produzione vinicola

Fermo restando il riferimento temporale alla data del 30 novembre, si specifica che

o   I prodotti vitivinicoli diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente;

o   I prodotti detenuti alla data del 30 novembre per conto lavorazione devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall’effettivo proprietario. In tale circostanza, per evidenziare lo scambio di prodotti in lavorazione presso altri operatori, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F.

Per quanto concerne le modalità di presentazione, tale operazione deve essere effettuata all’Organismo pagatore o ad altro soggetto delegato per il territorio specifico. Tuttavia, per semplificare gli adempimenti amministrativi, sono disponibili i servizi telematici, il cui utilizzo è opzionale e facoltativo, che consentono di precompilare la dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati, sempre alla data del 30 novembre[1], del registro dematerializzato di carico e scarico.

Si rappresenta inoltre che, con Circolare prot. 71125 del 28 settembre u.s., AGEA Coordinamento ha integrato la precedente nota, modificando il paragrafo relativo ai termini di presentazione e specificando che, in riferimento all’elenco stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701 e del decreto ministeriale 31 ottobre 2022, n. 555831. In particolare

o   Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate all’Organismo pagatore competente entro il 30 novembre e la rettifica dei dati è consentita solamente entro tale data;

o   Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate all’Organismo pagatore competente entro il 15 dicembre, indicando i prodotti della  vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre. La rettifica dei dati è consentita solamente entro il 15 dicembre.

Come indicato nella Circolare prot. 2726/SS/aa del 31 luglio u.s., si rammenta la disponibilità di un canale di assistenza tecnica dedicato, attivo ogni giorno dal 31 luglio al 15 novembre utile per segnalare la funzionalità dei servizi SIAN in relazione, tra l’altro, anche alle dichiarazioni obbligatorie (assistenzavitivinicolo@l3-sian.it; tel. 06.54641541).

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] Al riguardo, sebbene l’articolo 20, paragrafo 4, del Reg. di esecuzione (UE) 2018/273 preveda un termine di 30 giorni per inserire nei registri meccanizzati le operazioni effettuate in cantina, le operazioni che incidono sulla produzione e quindi sulla dichiarazione di produzione, andranno necessariamente inserite nel registro entro il 30 novembre.

 

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