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Vitivinicolo – Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite dalle condizioni metereologiche avverse

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Si trasmette il decreto ministeriale 29 settembre 2023, n. 0534028 con il quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in deroga alla disciplina in oggetto, ha prorogato di un anno, a decorrere dalla data di scadenza, la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto dei vigneti, in scadenza nell’annualità 2023, da utilizzare nelle aree colpite dalle condizioni climatiche avverse.

Si precisa che le aree colpite dalle condizioni climatiche avverse nella primavera 2023 sono le aree individuate dal DL 1° giugno 2023 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonché – precisa il decreto ministeriale – le «altre aree delimitate formalmente dalle Regioni per calamità avvenute nella primavera 2023».

Al riguardo, i produttori che non intendono utilizzare l’autorizzazione o non intendono beneficiare della proroga di validità delle autorizzazioni dovranno comunicare tale intenzione alle autorità competenti, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 69, comma 3[1], della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino. 

Inoltre, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2022[2], il produttore che richiede la realizzazione di un reimpianto anticipato può estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata entro la fine del quinto anno (anziché entro la fine del quarto anno) dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti, nei casi in cui il l’area di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023.

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] Il comma 3 stabilisce che «Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.  1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n.  1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

a)       tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b)       due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20% ma inferiore o eguale al 60% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c)        un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60% ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione».

[2] L’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2022 stabilisce che «il produttore può procedere a richiedere la realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata, entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti».

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